Quattordicesima (o sommativa aggiuntiva)

A partire dal 2008 alcuni pensionati hanno diritto ad una somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima”) con la mensilità di luglio.
Per averne diritto è necessario aver compiuto 64 anni ed avere un reddito complessivo personale non superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (13.049,14 € ). Ai fini della determinazione del reddito sono rilevanti, oltre alla pensione, i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti.
Hanno diritto alla “quattordicesima”, dunque anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite Inail.
L’importo erogato varia a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata ed è suddiviso in scaglioni fissi