Formazione dei dipendenti

La formazione dei dipendenti permette l’aggiornamento e il potenziamento delle competenze professionali dei lavoratori. I dipendenti hanno diritto anche ad una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte.
La formazione rivolta ai lavoratori può essere distinta in:
– formazione continua,
– formazione professionale.
A) La formazione continua professionale dei dipendenti può essere finanziata dall’intervento:

  • della pubblica amministrazione attraverso i fondi messi a disposizione dal “Fondo sociale europeo”, ovvero dalle risorse derivanti da uno specifico intervento normativo;
  • dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
  • dagli interventi rinvenibili nella disciplina dei congedi formativi riconosciuti ai dipendenti pubblici e privati.

I “Fondi interprofessionali” sono stati istituiti dalla L. n.388/2000 per promuovere lo sviluppo della formazione professionale dei dipendenti, al fine di garantire un miglior livello di competitività delle imprese e una maggiore occupazione. I Fondi interprofessionali possono essere istituiti, in ciascun settore economico, da accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano i “piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali”, che le imprese in forma singola o associata decidono di realizzare per i propri dipendenti.
Il piano formativo consiste in un programma di azioni formative a favore dei lavoratori dipendenti, rispondente alle specifiche esigenze aziendali, settoriali, territoriali.
Generalmente, un piano formativo è costituito da:

  • un accordo sottoscritto dalle Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del Piano;
  • un progetto esecutivo nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative;
  • • un piano finanziario, per la realizzazione del progetto esecutivo;
  • eventuali documenti che accompagnano ed integrano il Piano formativo.

Tali Fondi sono finanziati dallo 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore, che viene versato dai datori di lavoro del settore privato. I datori di lavoro sono liberi di aderire o meno ai Fondi; i datori di lavoro che non aderiscono al Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua hanno comunque l’obbligo di versare all’Inps il contributo dello 0,30%.
B) La formazione professionale consente ai lavoratori di formarsi e aggiornarsi nel corso della propria vita lavorativa e alle aziende di usufruire di dipendenti qualificati e specializzati.
La formazione professionale è rivolta:

  • ai soggetti in cerca di occupazione
  • ai portatori di handicap, extracomunitari
  • ai lavoratori in Cassa Integrazione o iscritti nelle liste di mobilità
  • ai lavoratori che necessitano di riqualificazione o aggiornamento professionale per favorire la loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

I corsi di formazione professionale possono essere organizzati:

  • da Istituti professionali statali, inserendosi all’interno di un percorso di studi per l’acquisizione di una specifica qualifica professionale,
  • da Enti privati, accreditati presso le Regioni e finanziati per lo più con le risorse comunitarie del Fondo sociale europeo. L’ente di formazione nell’attivare il corso di formazione emette un “bando di partecipazione” sul quale vengono specificati tutti i dettagli del corso: i requisiti di ammissione, quali sono i documenti necessari per l’iscrizione, la durata ed il programma del corso (i contenuti formativi specialistici), la previsione di un’ eventuale tirocinio in azienda.