Documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato dal datore di lavoro al termine dell’attività di valutazione dei rischi, nella quale il datore deve determinare tutti i rischi possibili per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, all’origine etnica.
Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa ed essere elaborato, per iscritto, dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere contenere:

  • una relazione sulla “valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute” presenti sul luogo di lavoro. I criteri adottati per la valutazione possono essere scelti dal datore di lavoro, che è tenuto comunque a rispettare i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito dell’attività di valutazione dei rischi;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a “rischi specifici” che richiedono una certa capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.
In caso di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo reputi necessario, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente riveduta. Devono, inoltre, essere aggiornate le misure di prevenzione adottate e rielaborato il documento di valutazione dei rischi.