Distacco del dipendente

Il distacco del dipendente si realizza quando il datore di lavoro (distaccante) per proprio interesse produttivo, pone temporaneamente uno o più lavoratori dipendenti (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Il distacco del dipendente in una unità produttiva che dista più di 50 km dalla sede di lavoro abituale del lavoratore distaccato, deve essere comprovato da ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, che giustificano il distacco stesso.
Durante il distacco rimane in capo del datore di lavoro gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del lavoratore distaccato.
Il soggetto distaccatario potrà esercitare nei confronti del lavoratore soltanto il “potere direttivo” relativo alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso la sua organizzazione aziendale; spetta invece al datore di lavoro distaccante il “potere disciplinare e di gestione del rapporto di lavoro”. Il distaccatario potrà soltanto informare il datore di lavoro di eventuali inadempienze del lavoratore che possono determinare l’avvio di una procedura disciplinare.
Il D.Lgs. n.276/2003 prevede delle sanzioni in caso di distacco illegittimo compiuto in violazione della disciplina di legge, dell’importo di 50€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Inoltre il lavoratore distaccato potrà chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto distaccatario che ha usufruito della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato.