Autonomo (lavoro)

Il lavoro autonomo è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro italiano, definito dall’art. 2222 del codice civile italiano come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.

Esso identifica dunque l’attività di lavoro dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi manuali, con esclusione delle figure imprenditoriali, e necessita dell’apertura di partita IVA.

I lavoratori autonomi offrono, dietro corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, un servizio o la realizzazione di un bene materiale, attraverso l’’apertura della Partita IVA, regime fiscale cui fa riferimento questa tipologia contrattuale. Rientrano, ad esempio, in questa fattispecie: liberi professionisti, consulenti, freelance, e altre figure professionali autonome. Per approfondimenti invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata al Lavoro atipico e autonomo.

Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest’ultima categoria rientrano le libere professioni intellettuali del sistema ordinistico o del sistema associativo. Nei lavoratori autonomi di tipo manuale vanno ricompresi i commercianti, gli artigiani, gli agricoltoriallevatori e, in generale, quelli che la legge considera piccoli imprenditori.

Nel lavoro autonomo rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell’attività lavorativa in forma non subordinata, ma neanche totalmente autonoma. L’esistenza della tipologia dei “parasubordinati” dà a volte luogo a sovrapposizioni. Un clamoroso esempio è il problema della Gestione Separata dell’INPS [1], che mette insieme i parasubordinati e i professionisti senza cassa di categoria con prestazioni diverse (per esempio, i professionisti non possono avere l’indennità di malattia) e con carichi diversi di contributi. Nel caso dei parasubordinati i contributi dell’INPS sono ripartiti come 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico del datore di lavoro, mentre nel caso dei professionisti, i contributi sono totalmente a carico dei lavoratori. La natura quasi subordinata dei parasubordinati ha spinto l’aliquota della Gestione Separata dell’INPS fino a 27,72% dal 01/01/2012 senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata dell’INPS che subiscono un’aliquota ben superiore rispetto agli altri professionisti e ai commercianti.

Dal punto di vista fiscale c’è molta differenza tra lavoratore autonomo (ha ritenuta d’acconto e non deve iscriversi alla Camera di commercio) e imprenditore individuale (non ha ritenuta di acconto e deve iscriversi alla Camera di Commercio), anche se l’imprenditore individuale è, a volte, assimilato nel senso comune al lavoratore autonomo.