Ricongiunzione e trasferimento dei contributi
La ricongiunzione permette di trasferire i contributi versati in fondi previdenziali di diversa natura, in una sola gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione avviene a domanda del diretto interessato o dai suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, che il lavoratore ha maturato nelle diverse gestioni e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I contributi una volta ricongiunti è come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui vengono unificati e danno quindi diritto ad una pensione in base ai requisiti e al sistema di calcolo previsti dal fondo che li riceve. Come vedremo la ricongiunzione è di norma onerosa ed è regolata da due distinte leggi: n.29 del 7 febbraio 1979 e n. 45 del 5 marzo 1990.
Art. 1 legge 29/1979: ricongiunzione dei contributi nel fondo pensioni lavoratori dipendenti: la legge da la possibilità di ricongiungere presso questo fondo, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive: INPAP (lavoratori pubblici), fondi speciali delle ferrovie, del volo, elettriche e telefonici, ecc. come pure quelli versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ( artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono esclusi da questa possibilità i contributi versati nella gestione separata dei parasubordinati (co.co.co.). Fino al 30 giugno 2010, la ricongiunzione avveniva senza oneri per il richiedente. Le domande successive, a tale data, comportano il pagamento del relativo onere. La ricongiunzione dei contributi per gli autonomi è da sempre onerosa e può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dall’attività da autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente.
Art. 2 legge 29/1979: ricongiunzione verso fondi diversi di contributi versati all’Inps. Questa possibilità interessa i contributi esistenti presso l’Inps sia come lavoratore dipendente che come autonomo. L’interessato può esercitare il diritto presso la gestione in cui risulti iscritto al momento della domanda oppure presso una diversa gestione a condizione che abbia versato almeno otto anni di contribuzione. Questo tipo di ricongiunzione è da sempre onerosa. Per i lavoratori autonomi valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’art.1. Legge 45/1990: ricongiunzione dei contributi da e verso le Case di previdenza dei liberi professionisti: è possibile ricongiungere i contributi versati presso una o più Casse con quelli esistenti presso l’Inps e viceversa.
E’ anche possibile ricongiungere presso una Cassa i contributi versati presso più Casse. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata presso l’Ente in cui si chiede di ricongiungere i diversi periodi.
Angelo Vivenza
Categoria: Fisco e previdenza, Focus