Pensioni: quota 102 riservata ai nati entro il 1958
La legge di Bilancio 2022 indica i requisiti per poter accedere al trattamento di pensione anticipata denominata quota 102. Con la fine del 2021 ha termine il periodo triennale di sperimentazione di quota 100. Il legislatore, in sostituzione ha previsto, solo per il 2022, la possibilità di pensionamento anticipato con quota 102: 64 anni di età con almeno 38 anni di contributi. I destinatari di questa pensione sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai co.co.co. Sono esclusi da questa prestazione il personale delle Forze Armate, di Polizia anche Penitenziaria, i Vigili del Fuoco ed anche la Guardia di Finanza. In ogni caso deve essere perfezionato il “sottorequisito” contributivo: 35 anni devono essere senza contribuzione figurativa accreditata per malattia, infortunio e disoccupazione. Solo i nati entro il 1958 potranno maturare il diritto, a questa pensione, entro il 31 dicembre 2022, la decorrenza potrà essere esercitata anche successivamente a tale data. La stessa cosa vale per quota 100 e per chi non vorrà uscire dal lavoro entro il 2021, potrà farlo in data successiva. I lavoratori del settore privato, per poterla percepire, devono subire una “finestra” di attesa di 3 mesi dopo aver raggiunto il diritto, mentre per i dipendenti pubblici l’attesa è si 6 mesi. E’ opportuno precisare che in mancanza del diritto a quota 102 la possibilità di accedere ad una pensione anticipata è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla riforma del 2011: 67 anni di età e 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia; a qualunque età con 41 e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni di contributi e aver svolto lavori gravosi per i precoci( 1 anno di contributi prima del 19° anno di età).
La pensione conseguita con quota 102 non è cumulabile con i redditi provenienti da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di 5mila euro annui derivanti da lavoro autonomo occasionale. In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, l’Inps sospenderà il pagamento della pensione. L’incumulabilità è prevista fino alla percezione di una pensione alternativa.
La stessa legge di Bilancio ha pure previsto la proroga della pensione: opzione donna. Questa pensione è riservata alle donne che entro il 2021 maturano almeno 35 anni di contributi (senza contributi figurativi per malattia, infortunio e disoccupazione) e 58 anni di età se dipendenti e 59 si lavoratrici autonome. La pensione opzione donna viene calcolata per intero con il sistema contributivo, meno favorevole rispetto al retributivo o al calcolo misto. La decorrenza di questa pensione subisce una finestra di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Una prima stesura della legge aveva previsto l’aumento dell’età per questa pensione: 60 per le dipendenti e 61 per le autonome, un deciso intervento dei sindacati ha ottenuto il ripristino dei requisiti esistenti in precedenza.
Angelo Vivenza
Categoria: Attualità, Fisco e previdenza