Pensioni: in arrivo a luglio la quattordicesima per il 2019
Con la rata del mese di luglio a circa 3milioni e 400mila pensionati verrà pagata la 14^ mensilità.
A seguito dell’accordo Governo-Sindacati del 28 settembre 2016 l’importo di questo beneficio economico è stato aumentato del 30% ed inoltre è stato innalzato il limite del reddito posseduto.
Pertanto, a luglio 2019 ottengono questa mensilità aggiuntiva ”una tantum” i pensionati che possiedono entrambi questi due requisiti:
1) Età: almeno 64 anni, sia per gli uomini che per le donne. Spetta anche nell’anno di complimento dell’età nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di età posseduti nell’anno in corso (compreso il mese di compimento), esempio: nato a luglio: spettano 6 dodicesimi del beneficio;
2) Per il 2019 il reddito personale complessivo annuo del pensionato (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 10.004 euro. Se il reddito è solo da pensione, questa non deve superare i 770 euro lordi al mese. Fino a questi limiti di reddito si percepiscono: a) 437 euro con 15 anni di contributi (18 per gli autonomi); b) 546 euro fino a 25 anni di contributi (28 per gli autonomi); c) 655 euro oltre i 25 anni (28 per gli autonomi). Con un reddito personale compreso tra 10.004 e i 13.338 euro (due volte il trattamento minimo) e con lo stesso numero di contributi sopraindicato, si percepiranno: nel primo caso 336, nel secondo 420 e nel terzo 504 euro.
L’importo da corrispondere, come indicato, varia in base al reddito che si possiede e al numero degli anni di contributi versati.
Per stabilire l’importo della 14^ ai titolari di pensione di reversibilità: gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati: al 60% se si tratta del coniuge e all’80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio; 100% se i figli sono due; al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge. Esempio: il defunto aveva versato 20 anni di contributi, e l’unico titolare di pensione è il coniuge, si applica il 60%: in questo caso gli anni utili per la 14^ sono 12.
La 14^ mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli invalidi civili).
Il beneficio in questione essendo legato al reddito individuale può essere percepito anche da chi ha una pensione inferiore al trattamento minimo, come è il caso di tante donne casalinghe ex lavoratrici il cui reddito del coniuge impedisce l’integrazione al minimo.
Concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte come: rendite Inail, assegni e pensioni di natura assistenziale, ecc. Non vengono considerati: la casa di abitazione; l’importo della 14^, gli assegni familiari, l’assegno di accompagnamento. Il pagamento avviene d’ufficio quando l’Inps è in possesso dei redditi del pensionato: Altrimenti si dovrà presentare un’apposita domanda indicando il proprio reddito.
Angelo Vivenza
Categoria: Attualità