Pensioni: a luglio la quattordicesima del 2023
Con la rata di pensione del mese di luglio, a più di 3milioni di pensionati verrà pagata una somma aggiuntiva “una tantum” denominata 14^ mensilità. Questo importo aggiuntivo è stato istituito nel 2007. Dal 2016, in seguito ad un accordo GovernoSindacati, la somma che viene corrisposta è stata aumentata del 30% ed anche il limite di reddito richiesto per averne diritto, è stato innalzato. Pertanto, con la rata del mese di luglio 2023 otterranno questo importo aggiuntivo annuale i pensionati che sono in possesso di entrambi questi due requisiti:
1) Età: almeno 64 anni, sia per gli uomini che per le donne. Spetta anche nell’anno di complimento dell’età nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di età posseduti nell’anno in corso (compreso il mese di compimento), esempio: nato a luglio: spettano 6 dodicesimi del beneficio;
2) Il reddito annuo posseduto complessivamente dal pensionato (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 10.993 euro. Se il reddito è solo da pensione, questa non deve superare i 845 euro lordi al mese. Entro questo limite di reddito si percepiscono: a) 437 euro con 15 anni di contributi (18 per gli autonomi); b) 546 euro fino a 25 anni di contributi (28 per gli autonomi); c) 655 euro oltre i 25 anni (28 per gli autonomi). Con un reddito personale compreso tra 10.993 e i 14.658 euro (due volte il trattamento minimo) e con gli stessi anni di contribuzione sopraindicato, si percepiscono: nel primo caso 336, nel secondo 420 e nel terzo 504 euro.
Come indicato l’importo che si percepisce varia in base al reddito individuale che si possiede e al numero degli anni di contributi versati. Per i titolari di pensione di reversibilità gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati:
al 60% se si tratta del coniuge e all’80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio; 100% se i figli sono due; al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge. Esempio: il defunto aveva versato 20 anni di contributi, e l’unico titolare di pensione è il coniuge, in questo caso si applica il 60%: pertanto, gli anni utili per determinare l’importo della 14^ sono 12.
La 14^ mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli invalidi civili) ed ai titolari di pensione a carico delle casse private e dei liberi professionisti. Il beneficio in questione essendo legato al reddito individuale può essere percepito anche da chi ha una pensione, di natura contributiva, inferiore al trattamento minimo, come è il caso di tante donne casalinghe ex lavoratrici il cui reddito coniugale impedisce di percepire il trattamento minimo.
Concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte come: rendite Inail, assegni e pensioni di natura assistenziale, ecc. Non vengono considerati: la casa di abitazione; l’importo della 14^, gli assegni familiari, l’assegno di accompagnamento. Il pagamento avviene d’ufficio quando l’Inps è in possesso dei redditi del pensionato: Altrimenti si dovrà presentare un’apposita domanda indicando il proprio reddito