Pensionati al minimo: a dicembre 155 euro in più

lunedì 28 Novembre 2022 / Fisco e previdenza

Nel mese di dicembre, di ogni anno, i titolari di pensione il cui importo non sia superiore al trattamento minimo possono ottenere, a certe condizioni, un importo aggiuntivo di 155 euro. Questo beneficio viene corrisposto come “bonus fiscale” cioè un rimborso annuale, una tantum, in quanto non essendoci stato nessun pagamento d’imposta non è stato possibile applicate le deduzioni o le detrazioni eventualmente spettanti. Chi si trova in questa situazione viene fiscalmente definito “incapiente”, cioè persona il cui reddito è al di sotto del limite soggetto a tassazione.

Per il 2022 il trattamento minimo di pensione è di 525 euro al mese per 13 mensilità. Da questo beneficio sono escluse le pensioni assistenziali (invalido civile, le pensioni sociali e l’assegno sociale), in quanto non hanno imposizione fiscale.

Due sono i requisiti richiesti e devono essere entrambi soddisfatti:
1) l’importo della pensione:
a) si ha diritto a 155 euro se l’importo annuo della pensione, per il 2022, non supera euro 6.825 (trattamento minimo mensile di euro 525 x 13); se l’importo complessivo
annuo della pensione è compreso tra euro 6.825 e 6.980 (6.825 + 155), al pensionato spetta un importo ridotto. Esempio: spettano solo 100 euro se l’importo annuo della pensione è di euro 6.925.
b) non si ha diritto a nessun importo aggiuntivo se la pensione annua supera euro 6.980. L’importo degli eventuali assegni familiari non va considerato.

2) Limiti reddituali:
a) pensionato solo: il reddito complessivo, pensione compresa, non deve superare euro 10.225;
b) pensionato coniugato e non legalmente ed effettivamente separato: non deve superare, sia euro 10.225 di reddito personale, che euro 20.450 di reddito posseduto da
entrambi i coniugi;
c) non spetta alcun importo aggiuntivo quando si supera anche uno solo di questi due limiti reddituali.

L’attribuzione di questo importo aggiuntivo avviene d’ufficio, sulla base dei redditi esistenti in archivio, pertanto in alcuni casi la corresponsione può avvenire in via provvisoria, in attesa dell’aggiornamento dei dati reddituali. Inoltre, questo importo, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali.

Redditi che vengono presi in considerazione:
– tutti quelli che si assoggettano all’Irpef, pensione compresa.
Redditi che non si considerano:
– casa di abitazione, pensioni di guerra e degli invalidi civili, le rendite Inail, l’indennità di
accompagnamento.
Per le pensioni che hanno decorrenza nel corso del 2022 viene corrisposto un importo aggiuntivo in proporzione ai mesi per i quali la si è percepita.

Angelo Vivenza

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