Statuto della FNP CISL Piemonte
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita la Federazione Regionale denominata FNP-CISL Regionale Piemonte con sede in
TORINO.
Essa è una articolazione regionale della Federazione Nazionale Pensionati (FNP) aderente al
Sindacato Confederale CISL del quale segue principi e scopi esposti all’Art.2 del suo Statuto che
espressamente qui si richiamano.
Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale
che a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito
lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali,
intellettuali e morali a livello individuale e sociale. Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali
della FNP, nell’ambito dell’azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute,
dell’ambiente, delle condizioni economiche dignitose e dello sviluppo economico del Paese.
ART. 2 – PRINCIPI E SCOPI
La FNP ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano nazionale e sul
piano internazionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:
a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in
condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e che
permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro
partecipazione all’attività produttiva. A tal uopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a
tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento
economico analogo a quello praticato ai pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche
criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a
carattere collettivo;
b) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti
gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;
c) perseguire una adeguata legislazione sociale e partecipazione alla definizione, al controllo e alla
gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli
anziani e ai pensionati;
d) tutelare gli interessi degli iscritti, purché rientrino nelle finalità dell’organizzazione, anche
fornendo loro un’adeguata assistenza legale;
e) rafforzare solidali rapporti con le organizzazioni dei lavoratori in attività di servizio, aderenti alla
CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della
classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la
continuità associativa alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali
della CISL partendo dalle strutture di base.
A tal fine, per meglio tutelare gli interessi la FNP designa a livello territoriale, regionale e nazionale,
in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente
dalla stessa, con voto consultivo;
f) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell’ambito della produzione e della
gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.
In tale ottica la FNP promuove la costituzione dell’Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva
per la Solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato;
g) operare in ambito locale attraverso la RLS in modo da migliorare la qualità della vita e
dell’ambiente.
Sul piano internazionale la FNP intende:
a) favorire l’azione comune con i sindacati dei pensionati o con le associazioni degli anziani
democratiche ed autonome di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale degli anziani che
li renda protagonisti dei loro destini;
b) promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;
c) organizzare i pensionati italiani all’estero mediante delega o adesione.
Secondo questi indirizzi la FNP fa parte della Federazione Europea dei Pensionati ed Anziani (Ferpa),
che è una delle componenti della CES (Confederazione Europea dei Sindacati). La FNP si impegna,
inoltre, ad allargare i rapporti con i sindacati democratici dei pensionati e degli anziani di tutto il
mondo al fine di conservare la pace nel progresso.
La FNP intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell’attività sindacale, nell’ambito
del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche
avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla
realizzazione dei suoi fini.
ART. 3 – POTERI E FUNZIONI
La Federazione Regionale Pensionati esercita i seguenti compiti:
1) raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell’Unione Sindacale
Regionale;
2) coordina ed assiste l’attività politica ed organizzativa dei Sindacati Territoriali FNP-CISL Piemonte;
3) collabora con le strutture territoriali per l’elaborazione dei piani organizzativi di loro competenza,
per definire le previsioni economiche finalizzate all’ottimizzazione delle risorse;
4) assume la responsabilità politica del tesseramento e delle attività di servizio agli iscritti nei
confronti della Federazione Nazionale;
5) gestisce, all’interno dei criteri e delle norme deliberate dagli organismi nazionali, la politica
contrattuale regionale con tutte le istituzioni locali;
6) raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a livello regionale
garantendo l’omogeneità della gestione amministrativa;
7) coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite;
8) promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri di base, attraverso attività formative e
seminariali;
9) concorre alla promozione ed alla gestione delle iniziative per formazione sindacale dei quadri e
dei dirigenti territoriali secondo i deliberati dell’Esecutivo Nazionale;
10) opera per un’efficace circolazione delle informazioni sull’attività della categoria;
11) stipula accordi su base regionale per i settori di sua competenza;
12) definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale, per i comparti di competenza in
raccordo con la Federazione Nazionale e la USR.
ART. 4 – ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE
L’iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun
pensionando o pensionato che di essa condivida principi e finalità.
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Gli iscritti alla Federazione hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica
sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle
successive istanze congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera
d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti ed ad usufruire, in modo privilegiato
rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere
adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di
critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini
democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori
richiamati nel presente Statuto, ad operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni
assunte dagli organi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.
Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e
nell’ammontare definiti dalla FNP-CISL. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.
ART. 6 – ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA’
Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di
democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per
i Segretari Generali e Aggiunti nonché per i componenti le Segreterie Nazionale, Regionali e
Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche. E’ prevista tuttavia,
indipendentemente dall’incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per
un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza
qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata. In caso di approvazione della
proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura
resta fissato in 10 anni.
Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di
interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riaggregazione nei casi in
cui questi ultimi avvengano nei confini della stessa provincia. Al fine di creare e garantire le migliori
condizioni per l’operatività delle Segreterie a livello nazionale, regionale e territoriale, il
compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza,
dall’incarico di segreteria. I dirigenti che ricoprono incarichi di Segreteria in difformità alle norme
contenute nel presente articolo decadono automaticamente.
ART. 7 – INCOMPATIBILITA’
Per affermare l’assoluta autonomia della FNP-CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle
formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in
conflitto con quelle istituzionali proprie della FNP-CISL, delle assemblee elettive e dei poteri
esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di proboviro, le
seguenti incompatibilità:
a) incarichi di governo, giunta regionale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale,
comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, associazioni di comuni e consorzio
intercomunale, comunali.
Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti
nel Regolamento di attuazione allo Statuto Nazionale;
c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, associazioni di comuni e consorzio
intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti,
movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella
sindacale.
Il Comitato Esecutivo Nazionale e i Comitati Esecutivi Regionali, sentita la Segreteria Nazionale,
sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare
incarichi non derivanti da designazione sindacale.
Le cariche di componente di Segreteria della FNP a livello nazionale, regionale e territoriale sono
incompatibili con l’esercizio della libera professione, di attività lavorativa dipendente o autonoma.
Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che
rappresentano l’Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.
ART. 8 – ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI
I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere
agli organi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere
una anzianità di iscrizione di almeno due anni alla CISL. I due anni in questione debbono essere
considerati quelli immediatamente precedenti l’anno della candidatura. La elezione a componenti
degli organi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura FNP non stabilisce rapporto di lavoro
dipendente con le strutture medesime. L’attività e l’impegno che svolgono i componenti dei
suddetti organi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il
valore della solidarietà.
Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata
a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10%.
Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma si può derogare, nel limite
massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti del
Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirli con coloro i quali in sede di Congresso
hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.
Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione
dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa
fino al 20%.
ART. 9 – MISURE CAUTELATIVE
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura
può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo
indeterminato. Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura
d’urgenza, sono la Segreteria della Federazione regionale per i rispettivi livelli di competenza
sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l’iscrizione. Questi provvedimenti, immediatamente
esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità. La
revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita
al cessare delle cause che l’hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari
provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.
ART. 10 – DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI
Quando le Segreterie di categoria nell’ambito della specifica competenza sono a conoscenza di
violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale
intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.
L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri
competenti.
ART. 11 – GLI ORGANI
Sono organi della Federazione Sindacale Regionale dei Pensionati:
a) il Congresso Regionale;
b) il Consiglio Generale Regionale;
c) il Comitato Esecutivo Regionale;
d) la Segreteria Regionale;
e) il Collegio dei Sindaci Regionali.
ART. 12 – IL CONGRESSO REGIONALE
E’ il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale Regionale, e vi partecipano i Sindacati
territoriali in regola con il tesseramento. E’ costituito dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati
Territoriali nel numero derivante dai coefficienti fissati dal Consiglio Generale Regionale.
Partecipano inoltre col solo diritto di parola i componenti uscenti o subentrati a qualsiasi titolo del
Consiglio Generale Regionale non eletti dai Congressi territoriali. Ha il compito di definire gli indirizzi
politici ed organizzativi della Federazione Regionale e di pronunciarsi in merito agli obiettivi della
Federazione Nazionale e dell’Unione Sindacale Regionale. Approva lo Statuto della Federazione
Sindacale Regionale e relative modifiche. E’ convocato dal Consiglio Generale Regionale , in via
ordinaria, in concomitanza del Congresso Federale della categoria.
Elegge:
– i componenti elettivi del Consiglio Generale Regionale;
– i delegati al Congresso Nazionale della Federazione;
– i delegati al Congresso USR- Cisl;
– il Collegio Sindacale Regionale.
ART. 13 – IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE
E’ l’organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale e organizzativa di interesse regionale
nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso. Si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte
l’anno su convocazione dell’Esecutivo Regionale che ne fissa l’ordine del giorno. La convocazione
straordinaria può essere effettuata dalla Segreteria Regionale per casi eccezionali e motivati o su
richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
Ne fanno parte:
– i componenti eletti dal Congresso Regionale;
– i Segretari generali dei Sindacati Territoriali;
– i componenti designati dai sindacati territoriali, secondo criteri di proporzionalità degli iscritti.
In caso di vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentrerà chi ha ottenuto il maggior
numero dei voti dopo l’ultimo eletto.
E’ composto da un numero complessivo di componenti, fissato dal Regolamento Regionale dello
Statuto, assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutti i sindacati territoriali. La componente
elettiva del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell’intero
Consiglio.
Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà
essere inferiore al 30%.
Il Consiglio Generale elegge con votazione segreta e separata:
– il Segretario Generale Regionale;
– i Segretari Regionali,
– il Comitato Esecutivo Regionale, nel numero previsto dal Regolamento Regionale dello Statuto;
– elegge inoltre i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale a maggioranza semplice.
Questi possono essere rimossi e sostituiti anche prima del termine di decadenza a maggioranza
assoluta 50% + 1.
ART. 14 – IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
Provvede all’attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale Regionale.
Si riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi
componenti. Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale. Delibera
la convocazione del Consiglio Generale Regionale.
E’ composto da:
– la Segreteria Regionale;
– i Segretari generali dei sindacati territoriali;
– i componenti eletti dal Consiglio Generale Regionale.
ART. 15 – LA SEGRETERIA REGIONALE
Ha, nel proprio ambito, compiti analoghi a quella nazionale ed in particolare:
– Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le
decisioni dei superiori organi deliberanti;
– Convoca l’Esecutivo e il Consiglio Generale Regionale su mandato dell’Esecutivo.
Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione sindacale Regionale
nei confronti di terzi e dei pubblici poteri. La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte
ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione. Il
Segretario Generale e i componenti della Segreteria sono eletti dal Consiglio Generale Regionale in
successive e separate votazioni.
ART.16 – COORDINAMENTO DONNE
In ogni struttura congressuale è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.
ART. 17 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REGIONALE
Provvede al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale ed adempie alle sue
funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e Regolamento.
L’attività del Collegio Regionale dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e
indipendenza. E’ composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Regionale con il suo presidente a titolo consultivo, e
riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo agli organi regionali. Le modalità di
elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale.
ART. 18 – RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale della Federazione regionale spetta al Segretario Generale Regionale. La
Federazione Regionale FNP o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le
obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o
causa o ispecie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale chiedere di essere
sollevate dalla stessa.
ART. 19 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e
mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla
periferia. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. Inoltre vi è l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Finché esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa
aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in
caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza
versati.
La Federazione Regionale risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle
obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari,
al Segretario Federale che presiede al settore relativo all’amministrazione.
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla
Federazione Nazionale nei confronti delle Federazioni sindacali Regionali e delle Federazioni
Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza
assunzione di corresponsabilità.
ART. 20 – CONTRIBUZIONE
L’adesione alla FNP si realizza a mezzo di un quota contributiva annua, in misura percentuale della
pensione, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai
competenti organi della Federazione sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutti gli
aderenti. La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente nonché la
percentualizzazione del costo tessera sono definite dagli organi della Federazione Nazionale. La
tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o
dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l’unico
documento dell’adesione del pensionato all’organizzazione sindacale. Il periodo di validità della
tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all’atto del
rilascio all’aderente, con l’emblema di categoria.
ART. 21 – APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Lo Statuto della Federazione si applica attraverso:
– il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
– le Federazioni sindacali regionali ed i Sindacati territoriali si dotano di un proprio Statuto purché
conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.
Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei
Probiviri. In ogni caso i Consigli Generali Regionali della FNP-CISL dovranno integrare ed adeguare i
propri statuti agli articoli dello Statuto Nazionale FNP che esplicitamente lo prevedono.
Gli Statuti delle Federazioni Territoriali e Regionali FNP dovranno essere inviati alla Federazione
Nazionale FNP per la verifica di conformità.
Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale
successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello Statuto e del
Regolamento Nazionale.
ART. 22 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:
a) dal Congresso, dietro presentazione di richiesta scritta corredata dalla firma del 50% + 1 dei
delegati;
b) dal Consiglio Generale Regionale, a maggioranza di 2/3 dell’intero organismo;
c) dai Sindacati Territoriali su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro
componenti.
Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una
commissione consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica. Le
proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi precedenti la data di
effettuazione del Congresso. La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a
conoscenza di tutte le strutture dell’organizzazione entro 2 mesi precedenti l’effettuazione del
Congresso. Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio
Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al
Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno
soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso. Il
Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è
ammessa altra procedura di modifica.
Art. 23 – PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione Regionale Pensionati può essere pronunciato solamente dal
Congresso a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati; deliberato lo scioglimento il Consiglio
Generale provvederà alla nomina dei liquidatori a norma di legge ed indicherà a favore di quali enti
dovrà essere devoluta l’eventuale eccedenza attiva in ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il
patrimonio, in caso di scioglimento della Federazione avvenuto per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 24 – NORME TRANSITORIE
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono per analogia e in quanto applicabili, le norme
dello Statuto e del Regolamento Attuativo Nazionale.
Il presente Statuto è deliberato anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di legge riguardanti gli
Enti associativi di natura privata e delle disposizioni della Legge 28 gennaio 2009 n°2; degli Art.143 e
seguenti del Tuir (Testo Unico Imposte sui Redditi) relativi agli Enti non commerciali.
Adeguato allo Statuto Nazionale FNP nella seduta del Consiglio Generale del 18 dicembre 2013
Modificato dal 10°Congresso Regionale FNP del 5-6 aprile 2017
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