Semplificazioni Superbonus
Il D.L. 77/21 ( PNRR e semplificazioni ) è diventato legge n.108 del 29 luglio 2021: “recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Il testo coordinato è nella G.U. n. 181 del 30//2021 ( S.O. n. 26).
Il provvedimento reca, tra le altre, disposizioni in ordine a misure di semplificazione in materia di Superbonus. Affronta i problemi dell’eccesso di adempimenti burocratici, che sinora hanno frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini. A fine aprile c.a. sono state presentate appena 12745 domande, di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) investe sul superbonus 13,95 miliardi di euro a cui si aggiungono, sempre in materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, ulteriori risorse nazionali a carico del cosiddetto Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliari di euro ( di cui 4,56 specificamente destinati al superbonus ), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma React EU. Un ammontare di fondi che rendono praticamente certa la proroga della misura con risorse che verranno impegnate nella prossima legge di bilancio. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa dice la suddetta legge in materia.
Semplificazione superbonus ( art 33 )
L’articolo 33 riconosce la detrazione al 110% ( superbonus) agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, effettuati anche in favore di persone di età superiore a 65 anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici.
La norma estende alle ONLUS la possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 ( ad es. ospedali, case di cura e conventi ). Determina anche il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Le detrazioni per queste strutture sono fruibili solo se svolgono attività socio sanitarie e assistenziali, i cui membri del CDA non percepiscano alcun compenso per la carica.
L’articolo semplifica la disciplina per avvalersi della detrazione, stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata è possibile attestare gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili più datati sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.
Non è più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile.
Si stabilisce che gli interventi rientranti nel superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzati mediante CILA.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La decadenza del benefico fiscale si ha nei casi di: mancata presentazione della CILA, interventi realizzati in difformità dalla CILA, assenza dell’attestazione dei dati richiesti, non corrispondenza al vero della documentazione prevista dalla disciplina del superbonus.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale, e nei piani particolareggiati di esecuzione. È fatto obbligo, al Comune, di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, o dalla segnalazione certificata, ogni inosservanza comportante la decadenza.
Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute, in misura ordinaria, per effetto della decadenza stabilita da questo articolo. Si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della comunicazione del Comune. In caso di revoca o decadenza dai benefici, il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Modifiche disciplina superbonus ( art 33-bis )
La norma chiarisce che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza.
L’articolo stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità o omissione.
Si prevede che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico, rientranti nel superbonus, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Infine, per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle Funzione Pubblica, di concerto con le Regioni, l’ANCI, e tutte le altre amministrazioni interessate, ha predisposto una CILA-Superbonus da presentare al Comune per la comunicazione dei lavori. Questa sarà operativa dal 4 agosto prossimo venturo, all’indomani della Conferenza unificata.
Viene stabilito che il sisma bonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare entro 30 mesi ( rispetto al previgente termine dei 18 mesi ) dalla fine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
È previsto che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Categoria: