Proroga scadenza domande per Reddito di Emergenza
Il termine di presentazione delle domande di Reddito di Emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020. Lo stabilisce l’articolo 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, in deroga a quanto stabilito dal decreto Rilancio, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020.
Pertanto, con riferimento al paragrafo “Termini e modalità di presentazione delle domande di REM” della circolare INPS 3 giugno 2020, n. 69, il termine perentorio del 30 giugno, previsto per la richiesta del beneficio, deve intendersi prorogato al 31 luglio.
Le istruttorie delle domande di giugno verranno avviate il 1° luglio.
Vi ricordiamo che per l’invio delle domande potete rivolgervi ai nostri CAF CISL e Patronati INAS.
APPROFONDIMENTO
Per ottenere la prestazione è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU valida. Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).
La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è stata presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di: 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.
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