Pensione Quota 100
Il comma 3 dell’art. 14 del DL 4/2019 (L. 26/2019) prevede che la Pensione Quota 100 non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (vedi nostra Circ. n. 193/2019 per gli ulteriori approfondimenti).
Con circolare n. 117 del 2019 l’Inps, nel fornire una serie di chiarimenti in merito alle diverse fattispecie di cumulabilità/incumulabilità di Pensione Quota 100 con i redditi da lavoro, precisa, tra le altre cose, che chi già percepisce la Pensione Quota 100 deve presentare la dichiarazione reddituale attraverso il Modello AP 139, in tutti i casi in cui, in un anno, ha percepito e/o prevede di percepire i seguenti redditi:
1. Redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la Pensione Quota 100.
In tale fattispecie vi rientrano tutti quei redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, rilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione e percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
2. Redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui lordi.
Detto limite massimo di 5.000 euro annui lordi è riconducibile ad attività svolta durante l’intero anno in cui si gode della Pensione Quota 100.
Pertanto, se tale limite di 5.000 euro annui lordi dovesse essere superato, il reddito da lavoro autonomo occasionale percepito dovrà essere dichiarato con le stesse modalità del reddito da lavoro autonomo.
3. Redditi da lavoro espressamente previsti come “non influenti” ai fini del divieto di cumulo.
Ricordiamo che sono cumulabili con Pensione Quota 100” i redditi che non derivano da attività lavorativa, quali:
✓ le indennità percepite dagli amministratori locali (art 82, dlgs 267/2000 – TUEL);
✓ le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
✓ i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili;
✓ i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale (art. 24, L. 222/1985);
✓ le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
✓ le indennità percepite dai giudici onorari;
✓ le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
✓ le indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
✓ i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, c. 5, dlgs 503/1992);
✓ le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
✓ l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
4. Redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della Pensione Quota 100.
In questo caso deve essere indicato dal soggetto interessato anche il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa cui è riconducibile il reddito. L’Istituto verificherà l’eventuale percezione dei redditi da lavoro dipendente e/o autonomo anche attraverso l’incrocio di dati reddituali con l’Agenzia delle Entrate e l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.
Per redditi da lavoro autonomo si intendono tutti quei redditi comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincoli di subordinazione, indipendentemente dalle modalità con cui tali redditi vengono dichiarati ai fini fiscali (cfr. Circolare Inps n. 197/2003).
I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dall’interessato all’Istituto per la propria posizione previdenziale.
Anche il reddito agrario rientra nel reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali, al netto della contribuzione previdenziale versata all’Istituto per la propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, tuttavia, l’indeducibilità della parte dei contributi riferita ai lavoratori dipendenti.
Inoltre, anche i soggetti che hanno percepito la Pensione Quota 100 solo per una parte dell’anno, nel caso in cui abbiano conseguito redditi da lavoro, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale attraverso il Mod. AP 139, a consuntivo di anno e dei periodi di svolgimento dell’attività cui si riferisce il reddito. In assenza dell’invio di tale dichiarazione da parte del pensionato, infatti, l’Istituto provvederà ad imputare all’intero anno il reddito da lavoro, risultante dai moduli fiscali presenti all’Anagrafe Tributaria, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto con riferimento all’ incumulabilità con Pensione Quota 100.
Nel caso in cui nell’anno precedente siano stati percepiti dei redditi incumulabili, che hanno dato luogo alla sospensione della Pensione Quota 100, il soggetto interessato potrà presentare all’Inps la dichiarazione di assenza di redditi da lavoro che consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti.
Diversamente, non devono presentare la dichiarazione reddituale all’Inps i pensionati che durante il periodo compreso tra le due decorrenze (Pensione Quota 100 e Pensione di vecchiaia) non prevedono di percepire o non hanno percepito redditi.
Vi rimandiamo ad un’attenta lettura delle istruzioni operative che accompagnano la compilazione, da parte dei pensionati interessati, di quei riquadri presenti nel Modello AP 139 che si riferiscono alla propria situazione reddituale.
Il Modello AP 139, che vi alleghiamo, è comunque scaricabile direttamente dal portale telematico dell’Inps e dovrà essere inviato attraverso il servizio online “Domanda di ricostituzione di pensione”.
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