Pensione ai superstiti: anche ai nipoti maggiorenni inabili a carico dei nonni
Con la circolare n. 64 del 7 maggio scorso, l’Inps ha fornito, a due anni dalla sua pubblicazione, le istruzioni per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 che ha riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti anche ai nipoti maggiorenni, inabili al lavoro e a carico dei nonni, in caso di decesso di questi ultimi.
Per un approfondimento sui principi contenuti nella sentenza, rinviamo alla lettura della nostra comunicazione n. 286 del 12 aprile 2022.
Nella circolare in esame, l’Inps dichiara l’inclusione di questi nuovi soggetti tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti, con l’equiparazione, in sostanza, dei nipoti ai figli. In conseguenza di ciò, se a carico dei nonni al momento della loro morte, hanno diritto alla pensione ai superstiti i nipoti:
✔ minori;
✔ maggiorenni studenti di scuole o corsi di formazione professionale fino ai 21 anni di età e fino ai 26 anni se studenti universitari;
✔ maggiorenni inabili al lavoro a prescindere dall’età.
E’ importante ricordare che, per avere diritto alla pensione, non è necessario che il nipote sia convivente del nonno/nonna deceduti. In caso di non convivenza è, però, necessario che dimostri la sua non autosufficienza economica e il mantenimento abituale da parte dei nonni.
Pertanto, le domande di pensione ai superstiti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili e a carico dei nonni:
12 nuove o ancora giacenti, devono essere definite positivamente secondo i criteri della sentenza della Corte Costituzionale;
12 respinte, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, a condizione che il diritto non sia stato già negato con una sentenza passata in giudicato.
In ogni caso, la pensione sarà riconosciuta con l’ordinaria decorrenza, cioè dal mese successivo al decesso del nonno/nonna, nei limiti della prescrizione e della decadenza.
E’ evidente che l’estensione del diritto alla pensione ai superstiti anche ai nipoti, può comportare, in alcuni casi, la riliquidazione, delle stesse pensioni già riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari; in altri, l’eliminazione delle pensioni già attribuite ad altre categorie di superstiti (per esempio, fratelli o sorelle del dante causa), il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti.
La riliquidazione comporterà necessariamente la modifica dell’importo già messo in pagamento, per esempio, a coniuge e/o figli del dante causa, con il contestuale riconoscimento della quota spettante ai nipoti superstiti secondo le aliquote previste dalla legge.
In ogni caso, non è previsto il recupero di eventuali somme corrisposte agli altri contitolari in misura maggiore rispetto a quelle che sarebbero spettate in presenza dei nipoti superstiti, né di quelle che saranno oggetto di revoca, salvo il dolo del percettore.
Per una corretta gestione delle singole situazioni, con l’invio di una domanda di pensione o la richiesta di riesame qualora già presentata e respinta dall’Inps, ed un’attenta e qualificata consulenza e assistenza nelle singole casistiche rispetto anche alla prescrizione dei ratei e alla possibile maturazione dei termini di decadenza, vi invitiamo ad indirizzare tutte le persone interessate al nostro Patronato Inas.
Categoria: