Assegni familiari e quote di maggiorazione per il 2019
L’INPS, con circolare n. 125 del 28 dicembre 2018, ha fornito chiarimenti in materia di assegni familiari, indicando, sia i nuovi limiti di reddito familiare validi per la riduzione o cessazione della corresponsione degli assegni familiari o delle maggiorazioni di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi, i quali saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2019.
Per assegno familiare, lo ricordiamo, si intende la misura a sostegno del reddito delle famiglie escluse dalla corresponsione degli Assegni al Nucleo Familiare (ANF).
Infatti, come precisato, le indicazioni contenute nella circolare n. 125 fanno riferimento a tale categoria di soggetti, ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti. Mentre, le quote di maggiorazione della pensione continuano ad applicarsi ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi che non hanno diritto all’ANF.
La cessazione del diritto a tali trattamenti a sostegno della famiglia, dovuta per variazione del reddito, non provoca il venir meno di altri diritti o benefici quali ad esempio le detrazioni dal reddito per figli o moglie a carico.
Gli importi di tali trattamenti per il 2019 sono pari:
· 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per figli equiparati;
· 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli equiparati;
· 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.
Inoltre, l’Istituto di Previdenza, alla circolare in esame ha allegato le tabelle inerenti i limiti di reddito da prendere in considerazione soggetti a rivalutazione annuale in base al tasso d’inflazione programmatico, che per l’anno 2018 si attesta all’1,7%.
In riferimento al limite reddituale mensile da verificare ai fini dell’attribuzione del diritto ad ottenere gli assegni familiari, questo viene quantificato sulle norme di perequazione automatica che regolano la rivalutazione dell’importo del trattamento minimo INPS, pari a 513,01 euro, maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima), arrivando alla somma di 555,76 euro al 1° gennaio 2019 e soggetto ad una ulteriore maggiorazione del 30% o del 75%.
In conseguenza di tutto ciò i limiti di reddito utili per la verifica del carico per l’acquisizione del diritto agli assegni familiari sono:
· 722,49 euro (maggiorazione del 30%) per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
· 1.264,36 euro (maggiorazione del 75%) per due genitori ed equiparati.
Bisogna tener presente, che tali limiti valgono anche nel caso in cui la prestazione in oggetto venga richiesta anche per fratelli, sorelle e nipoti.
Categoria: