Invalidi civili
La Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 23 giugno u.s., esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Torino, ha stabilito che i “285,66 euro al mese, che la legge prevede per le persone totalmente inabili al lavoro a causa di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita e quindi viene violato il diritto al mantenimento, che la Costituzione all’articolo 38 garantisce agli inabili”.
In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, con le motivazioni relative alla decisione dei giudici costituzionali, l’Ufficio Stampa della Corte riferisce che il caso che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia “manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere” e dunque vìoli il diritto sancito dall’art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
Viene inoltre affermato che cosiddetto “incremento al milione” (pari agli attuali 516,46 euro), da tempo riconosciuto per vari trattamenti pensionistici dalla l. 448/2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui alla l. 118/1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età attualmente previsto.
Di conseguenza, d’ora in poi questo incremento dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni di età e che non siano titolari di redditi, su base annua, pari o superiori a 6.713,98 euro.
La Corte Costituzionale ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla ‘Gazzetta Ufficiale.
Al legislatore è lasciata tuttavia la possibilità di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.
In allegato un approfondimento sulla pensione di invalidità civile a cura della Fnp di Terni.
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