Gentiloni ha firmato il decreto per l’APE volontaria
Il DPCM non sarà di fatto subito operativo in quanto lo stesso prevede che entro un mese dalla sua entrata in vigore, il MEF, il Ministero del Lavoro dovranno stipulare con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) un accordo quadro per definire il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento; contestualmente dovrà essere siglata un’intesa con l’ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) per definire la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza e i termini e le modalità di adesione da parte delle Imprese Assicuratrici.
All’APE volontaria si potrà accedere anche con effetto retroattivo, ovvero dal 1° maggio 2017, con corresponsione dei ratei arretrati maturati; inoltre ci preme precisare che l’APE volontaria non è una pensione ma un prestito-ponte che permette di anticipare l’uscita dal lavoro fino a tre anni e sette mesi rispetto all’età pensionabile.
Le disposizioni contenute nel DPCM consentono l’uscita anticipata a coloro che hanno almeno 20 anni contribuzione e 63 anni di età e che raggiungono i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data della domanda, tenuto conto degli adeguamenti alla speranza di vita e fermo restando che l’importo della futura pensione non sia inferiore a 1,4 volte l’importo del trattamento minimo al netto della rata di ammortamento del prestito.
L’anticipo ha una durata minima di sei mesi e una durata massima di quarantatre mesi e l’importo minimo della quota di APE ottenibile non può essere inferiore a 150 euro mensili.
L’importo massimo della quota ottenibile di APE invece oscilla tra il 75% e il 90% della pensione, in relazione alla durata dell’anticipo stesso( 75% se superiore a 36 mesi; 80% se compresa tra i 24 e i 36 mesi; 85% se compresa tra il 12 e il 24 mesi; il 90% se inferiore a 12 mesi).
L’ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda, una rata di ammortamento mensile che, sommata alle eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’ APE, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra coniugi.
Il finanziamento può essere anche estinto in anticipo, totalmente o in parte; in ogni caso non si ripercuote sulla pensione ai superstiti in caso di premorienza poiché l’assicurazione è finalizzata a coprire questo rischio.
La domanda dovrà essere inoltrata all’INPS – cui spetta il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e di rilasciare la certificazione specifica – attraverso il nostro Patronato INAS-CISL, che avrà il compito di gestire le richieste e di fornire la massima consulenza e supporto.
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