Fase II del tavolo con il Governo sulla previdenza
La legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), nel recepire i contenuti dell’accordo sulle pensioni del 28 settembre 2016 siglato tra Governo e CGIL, CISL, UIL, ha previsto, tra l’altro, importanti norme in tema di Anticipo pensionistico (art. 1 commi da 166 a 186) e lavoratori precoci (art. 1 commi da 199 a 205). Sull’argomento abbiamo pubblicato le circolari n. 160/2016 e 179/2017.
In particolare, la legge n. 232/2016 prevede per queste misure, che entrano in vigore il 1 maggio 2017, l’emanazione di tre DPCM attuativi, uno per l’Ape sociale (comma 185), uno per l’Ape volontaria (comma 175), uno per i lavoratori precoci (comma 202), i quali sono determinanti per l’effettiva operatività delle norme.
I DPCM avrebbero dovuto essere adottati entro la fine di marzo, ma i tempi si sono dilatatati in modo assolutamente inaccettabile e il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il 18 aprile solamente il testo del decreto per l’Ape sociale.
Tale documento è stato inviato il 19 aprile al Consiglio di Stato per le necessarie valutazioni. Il Consiglio di Stato ha quindi redatto un articolato parere datato 28 aprile con il quale formula una serie di eccezioni molto rilevanti a varie parti del decreto. Si attende inoltre il previsto parere della Corte di Conti. Nulla è ancora noto, invece, per quanto riguarda il decreto sull’Ape volontaria e sui lavoratori precoci.
Nel frattempo, con l’art. 53 del decreto-legge 50/2017 è stato precisato che per Ape sociale e lavoratori precoci i sei anni di svolgimento continuativo dell’attività gravosa possono prevedere periodi di interruzione nel massimo di dodici mesi a condizione che l’arco temporale complessivo si collochi negli ultimi sette anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale. Si tratta di un ampliamento della norma originaria che soddisfa, però, solo parzialmente le nostre richieste. Con una lettera unitaria abbiamo denunciato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro i pesanti ritardi nell’attuazione delle norme e segnalato i profondi disagi prodotti a migliaia di lavoratori, analogamente abbiamo fatto nel corso dell’audizione alla Commissione Bilancio del Senato sul decreto n. 50/2017.
Il 4 maggio si sono svolti i lavori del tavolo tecnico sulle pensioni, coordinato dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Bruno Busacca, e dal consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Marco Leonardi. Il tavolo ha affrontate le problematiche relative al ritardo dell’emanazione dei DPCM sull’Ape sociale e sui lavoratori precoci, anche a seguito dell’acquisizione del parere del Consiglio di Stato del 26 aprile u.s..
La Cisl ha evidenziato la necessità che i ritardi prodotti a seguito della tardiva emanazione del decreto non vengano scaricati sui soggetti beneficiari dell’Ape sociale. Anche a seguito del parere del Consiglio di Stato si è dunque convenuto che l’indennità spetti, comunque, dalla data di maturazione dei relativi requisiti o, se anteriore, a far data comunque dal 1° maggio 2017. Ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato, pur non vincolanti per il Governo, tenderebbero, invece, a restringere la estensione delle tutele che il DPCM realizza. E’ il caso della richiesta del Consiglio di Stato di considerare, ai fini della compilazione delle graduatorie utili per l’accesso all’Ape agevolata, il requisito dell’anzianità contributiva, come prioritario rispetto a quello dell’età anagrafica. Su tale richiesta abbiamo espresso, anche unitariamente, il nostro dissenso, perché assumere il requisito dell’anzianità contributiva come prioritario, ai fini della compilazione delle graduatorie, finirebbe per ridurre il numero dei lavoratori e dei soggetti che possono accedere, a parità di risorse, all’ape agevolata. Più in generale abbiamo sostenuto l’esigenza che il DPCM non venga modificato nei punti che sono stati oggetto di negoziazione con le organizzazioni sindacali, per evitare ulteriori restrizioni dei benefici, salvaguardando lo spirito ed i contenuti dell’intesa del 28 settembre u.s. Per quanto riguarda la richiesta di differire il termine ultimo per la presentazione delle domande per l’accesso all’Ape agevolata, previsto nel decreto al 30 giugno 2017, riteniamo invece ragionevole spostare di almeno 15 giorni il termine, anche in considerazione dell’emanazione tardiva, ben oltre il termine dei sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, del decreto stesso. Per quanto riguarda le tematiche previdenziali relative alla introduzione di meccanismi di maggiore flessibilità nel sistema contributivo, specie per i giovani e lo sviluppo della previdenza complementare, su cui oggi avrebbe dovuto iniziare il confronto, il tavolo tecnico è stato aggiornato. Il Governo si è impegnato ad inviare alla Corte dei Conti il testo del Decreto sull’Ape agevolata con le modifiche apportate, motivando con chiarezza i punti del parere del Consiglio di Stato che riterrà opportuno non accogliere, in modo da poter adottare il Decreto entro un paio di settimane.
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