Decreto Liquidità
L’8 aprile è stato varato il decreto liquidità, di cui riassumiamo brevemente i contenuti salienti.
Liquidità alle imprese
L’insieme degli interventi legislativi, secondo le stime previsionali del Governo, dovrebbe attivare una massa creditizia di 400 miliardi di euro, che si aggiungerebbero ai 350 miliardi previsti dai provvedimenti precedenti.
Si tratta di una mole molto significativa di denaro che, se effettivamente utilizzata dalle imprese, potrebbe dare un buon respiro all’economia ed al lavoro in questa condizione di inevitabile asfissia generale, ma che deve trovare adeguati stanziamenti affinché la quantità di garanzie offerte possa essere effettivamente operativa. Crediamo che sia quindi opportuno osservare che gli andamenti economici attesi aumenteranno in misura esponenziale la rischiosità del credito alle imprese e che, per tale ragione, gli stanziamenti che saranno posti a sostegno delle garanzie dovranno tenere conto di una probabilità di escussione delle stesse, nostro malgrado, più elevata della normalità.
In attesa del decreto Aprile, il decreto liquidità stanzia ben 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle PMI – compresi in questa fattispecie i lavoratori autonomi e i liberi professionisti -, dedicandoli al sostegno delle liquidità di tutte le imprese nazionali, attraverso la costituzione di garanzie che saranno rilasciate da parte di SACE (fermo restando che per le piccole e medie imprese occorrerà prima aver esaurito il plafond disponibile presso il Fondo di garanzia per le PMI).
Su questo primo punto, va subito detto che dall’universalità delle imprese beneficiarie, sono escluse quelle già censite, secondo la normativa europea, presso il sistema creditizio, rispettivamente al 31/12/19 e al 29/2/20, tra le imprese in difficoltà o tra le imprese che abbiano esposizioni bancarie deteriorate (UTP – NPL).
Questa limitazione potrebbe creare non pochi problemi: va da sé che le aziende già oggetto di procedure di contenzioso non possano beneficiare di nuovi affidamenti, ma per il vasto mondo di quelle in difficoltà conclamate, ma ancora vive, anche se provate dal difficile andamento economico degli ultimi anni, che cercavano di risollevarsi anche grazie all’accompagnamento delle banche, l’impossibilità di far ricorso alle garanzie potrebbe costituire un ostacolo insormontabile alla prosecuzione dell’attività.
Non è ad oggi stimabile cosa ciò potrebbe significare in termini di impatto occupazionale immediato, ma certamente si tratta di un problema non sottovalutabile e rispetto al quale occorrerà trovare dei correttivi adeguati.
Altra previsione importante nella definizione delle aziende beneficiarie è che esse sono vincolate, per godere delle garanzie, a non distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie per tutto il 2020.
Infine, le aziende che vorranno beneficiare delle garanzie saranno tenute a gestire i livelli occupazionali esclusivamente attraverso accordi sindacali, previsione niente affatto scontata che dà valore al ruolo ed alla rappresentatività del sindacato anche in questa difficilissima fase.
I finanziamenti che saranno erogati a fronte delle garanzie SACE non potranno avere durata superiore a 6 anni all’interno della quale le imprese potranno scegliere di utilizzare un periodo di preammortamento della durata massima di 24 mesi. La durata massima concessa potrebbe a nostro giudizio essere congrua solo se i provvedimenti presi si accompagneranno ad una ripresa economica nazionale ed internazionale più rapida, per esempio, di quella avviata dopo il trauma della crisi finanziaria del 2008.
I finanziamenti concessi non potranno superare il 25% del fatturato 2019 delle imprese finanziate e il doppio del costo del lavoro delle stesse.
Le garanzie agiranno in misura diversa secondo la dimensione (fatturato e dipendenti) delle imprese finanziate, con tre scaglioni dal 90 al 70%, in modo inversamente proporzionale alla dimensione stessa. Solo per le aziende con meno di 500 dipendenti la garanzia potrà raggiungere il 100% dell’affidamento.
Sono stati fissati anche i costi dovuti dalle imprese per il rilascio della garanzia SACE, costi per la verità non banali, crescenti nel tempo e meno gravosi per le PMI.
Salvo che per i prestiti concessi fino a 25.000 euro procapite, per aziende fino a 499 dipendenti, con garanzia del fondo di garanzia delle PMI, di cui vengono snellite le procedure burocratiche e aumentata la dotazione finanziaria, la concessione dei finanziamenti è comunque subordinata ad una istruttoria creditizia e, per le aziende con più di 5.000 dipendenti e con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, la concessione della garanzia è sottoposta al parere del MEF. Le garanzie potranno essere concesse solo per affidamenti ulteriori, rispetto a quelli di cui l’impresa già beneficiava prima del decreto.
Il mantenimento di iter istruttori ordinari per affidamenti di carattere straordinario, considerata la grande mole di domande che probabilmente affluirà nelle banche, rischia di essere la possibile causa di un corto circuito in cui le banche potrebbero non essere in grado, non per loro responsabilità, di dare risposte sufficientemente tempestive. Sarebbe forse opportuno intervenire non solo nella semplificazione dell’iter connesso alla domanda di credito e, più in generale, liberalizzando la digitalizzazione della contrattualistica bancaria, come in effetti fa il decreto, ma anche nella semplificazione delle istruttorie di affidamento, per esempio, considerando come idonei alla valutazione del merito creditizio, gli elementi precedentemente raccolti e riclassificati all’interno del rapporto preesistente nel corso dell’ultimo anno, sterilizzando così gli effetti negativi sul giudizio di questa prima fase della crisi coronavirus.
In ogni caso, l’efficacia delle previsioni di cui sopra è subordinata all’approvazione della Commissione Europea, che, pur volendola considerare scontata, ci costringe a subire ulteriori tempi di attesa prima dell’avvio delle procedure.
Ulteriori 200 miliardi di Euro vengono destinati dal decreto liquidità al potenziamento dell’operatività SACE nella garanzia, fino al 100%, dei crediti per il commercio con l’estero, emendando il d.l. 269/03 e la legge 326/2003, ampiamente rimaneggiati dalle previsioni dell’art.2.
È opportuno rimarcare l’assenza dal decreto di provvedimenti a favore della liquidità di aziende del terzo settore, escluse dalle facilitazioni sebbene si troveranno a subire le stesse difficoltà delle imprese con fini di lucro. Riteniamo che, anche su questo tema, sarebbe assolutamente opportuno un ripensamento in sede legislativa.
Continuità delle imprese
Per favorire la continuità delle imprese sottoposte a stress economico a causa degli eventi legati al Covid-19, il decreto liquidità dispone misure emergenziali quali la revisione dei criteri prudenziali nella compilazione di bilancio, la sospensione delle clausole di scioglimento societario per perdita o riduzione del capitale sociale, l’incentivazione per i soci all’apporto di capitale, il congelamento delle procedure concorsuali e la tutela dei creditori nelle procedure stesse
Ammortizzatori sociali
Una importante misura, da noi richiesta sin dall’emanazione del decreto Cura Italia, è stata prevista all’art. 41, laddove gli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19-22 del suddetto decreto vengono estesi anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo.
Nello stesso articolo viene disposta l’esenzione dall’imposta di bollo per le richieste di cassa integrazione in deroga.
Fisco
Le misure di carattere fiscale, in continuità con la logica che ha permeato il DL n. 18 del 17 marzo, si concretizzano per lo più in una serie di sospensioni e dilazionamenti di termini relativi a pagamenti ed adempimenti.
Condividiamo tale impostazione, necessaria per far fronte alle numerose difficoltà dei contribuenti, come condividiamo le misure di semplificazione fiscale.
In particolare le misure riguardano la sospensione di versamenti tributari e contributivi, la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo, il metodo previsionale degli acconti di giugno, la rimessione in termini per i versamenti nei confronti della pubblica amministrazione, la consegna e trasmissione della certificazione unica 2020, i termini per l’ottenimento delle agevolazioni prima casa, l’assistenza fiscale a distanza, semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, il credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Si sottolinea che, come per le facilitazioni creditizie, le aziende del terzo settore vengono escluse anche da alcune misure di carattere fiscale, come, ad esempio dalla possibilità di utilizzare agevolazioni per l’acquisto di dispositivi di protezione, pur svolgendo attività per le quali è indispensabile tale dotazione per evitare il contagio ai lavoratori ed agli utenti.
Preoccupa, infine, la possibilità che Comuni che già prima dell’emergenza sanitaria si trovavano in una situazione di criticità contabile, vedano aggravarsi lo stato del proprio bilancio fino a situazioni di disseto o predissesto con conseguenze negative nell’erogazione dei servizi ai cittadini.
Con circolare ad hoc dettaglieremo i provvedimenti qui sopra elencati per titoli.
Previdenza
Anche per le disposizioni in materia previdenziale valgono le considerazioni favorevoli sia per quanto riguarda le sospensioni dei termini sia per quanto riguarda le semplificazioni procedurali necessarie per dare un concreto segnale di aiuto nell’emergenza.
Avremmo tuttavia auspicato anche un articolo specifico per la sospensione degli indebiti e dei recuperi rateali in corso nei confronti dei pensionati, come da noi richiesto in sede di emendamenti al d.l. 18/2020 (Cura Italia).
All’art. 34 il decreto precisa che il riconoscimento dell’indennità di 600 euro di cui all’art. 44 del decreto-legge n. 18/2020, i professionisti iscritti alle casse di professionali di previdenza devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
All’art. 35 si stabilisce invece che fino al termine dello stato di emergenza stabilito dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, l’INPS è autorizzato a rilasciare il PIN con modalità semplificata acquisendo in via telematica i dati necessari all’identificazione, fermo restando il riconoscimento diretto o facciale da remoto una volta cessata l’emergenza.
Sanità
Le norme in materia sanitaria, in continuità con quanto previsto dal d.l. 17 marzo n. 18, per far fronte all’emergenza Covid-19 derogano ad una serie di disposizioni vigenti (ad esempio, l’art. 32 che deroga ai contratti per la definizione delle tariffe e tetti di spesa ai fini dell’accreditamento con le strutture private), ma hanno comunque un’applicazione limitata alla fase emergenziale.
Anche per il dettaglio di questi interventi normativi si provvede a parte con circolare ad hoc.
Preoccupa, in termini generali la scarsità di risorse messe a disposizione del Ssn, nonostante la consapevolezza del Governo dello stato di de-finanziamento cronico del sistema sanitario nazionale.
Pubblico impiego
In materia di Pubblico Impiego le misure previste non introducono elementi di novità rilevanti rispetto a quanto già previsto dal d.l.18 del 17 marzo, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 32 che riconosce la specificità delle funzioni assistenziali inerenti l’emergenza Covid 19.
Appare discutibile il titolo dell’art. 31 (potenziamento dell’agenzia delle dogane e dei monopoli) all’interno del quale è inserita una previsione di finanziamento pari a 8 milioni di euro per il salario accessorio del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, chiamato a svolgere maggiori prestazioni per il rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, e, contestualmente, l’abrogazione dell’identica previsione già introdotta dal d.l. 18/2020, con evidente neutralizzazione del presunto potenziamento.
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Il decreto liquidità interviene nel difficile tentativo di costruire uno scudo di protezione all’economia del Paese attraverso una serie di provvedimenti finanziari e normativi indirizzati ad ossigenare le aziende afflitte dalla crisi economica e dalle restrizioni operative indotte dalla diffusione del Covid-19.
Si tratta di un complesso di provvedimenti assai onerosi rispetto ai quali non possiamo che esprimere apprezzamento per la mole, senza precedenti, degli interventi messi in campo.
Ciò nonostante, non possiamo non sottolineare la criticità della messa in opera di molti dei provvedimenti elencati.
Restano, infatti, ancora aperte molte problematiche inerenti all’avvio della procedura di concessione e anticipazione della cassa integrazione che sconta, per le informazioni che abbiamo acquisito, anche attraverso il canale ABI, la necessità di un adeguamento procedurale, non solo legato ad una semplificazione burocratica e organizzativa ma anche ad una sostenibilità dei flussi informatici, il cui volume previsto è ovviamente immensamente superiore a quello che le procedure INPS e ABI erano abituate a gestire.
Analogamente, l’indispensabile celerità nella concessione dei finanziamenti alle imprese potrebbe scontrarsi con la complessità delle procedure bancarie di affidamento che, a nostro giudizio, avrebbero avuto bisogno di intervento legislativo per essere adeguate all’occorrenza straordinaria.
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