Chiarimenti INPS in merito ai pagamenti in contanti di importo superiore a 1.000 euro
A seguito di numerosi quesiti presentati dalle Strutture territoriali alla Direzione Centrale INPS, inerenti al limite di pagamento in contanti, l’Istituto di Previdenza è intervenuto con messaggio Hermes n. 2672/2024, ponendo i relativi chiarimenti.
Come spiegato nella nota INPS in esame, la questione fa riferimento all’esistenza -nel nostro ordinamento giuridico- di due specifiche norme che regolano la “modalità di pagamento in contanti”.
La prima delle norme in oggetto citate è, l’art. 49 del Dlgs. 231/2007, rubricato “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”, il quale stabilisce che “È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”. È bene precisare che, tale limite è stato nel tempo modificato. L’ultima modifica è quella apportata dalla Legge di Bilancio 2023, che ha innalzato il sopra indicato limite da 3.000 a 5.000 euro.
La seconda norma presa in esame è l’art. 2, c. 4 ter del Dl. 138/2011, che dispone “lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate…”
Fatta tale precisazione, l’Istituto sottolinea come le due disposizioni presentano un ambito di operatività nettamente distinto.
Infatti, il limite di 5.000 euro, indicato dall’art. 49 Dlgs. 231/2007, si estende alla generalità dei soggetti (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private), in qualità di operatori economici, ponendosi come strumento di limitazione all’utilizzo del contante ai fini di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento di attività criminose e terroristiche. Diversamente, il limite di 1.000 euro, indicato dall’art. 2, c. 4 ter del Dl. 138/2011, si rivolge agli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, in cui sono inclusi gli enti di previdenza e assistenza e dunque allo stesso INPS.
Proprio per quanto riguarda l’applicazione da parte dell’Istituto della norma sul limite dei pagamenti in contanti nella misura di 1.000 euro, con il conseguente blocco di tale importo, il messaggio chiarisce che in caso di liquidazione di una nuova pensione e/o prestazione in favore di soggetto già titolare di pensione o altra prestazione con pagamento in contanti, la Sede di competenza territoriale è tenuta a verificare che l’importo netto mensile complessivo a pagare, delle due o più prestazioni, non superi a regime il limite di 1.000 euro mensili.
Analoga verifica dovrà essere posta qualora venga presentata una richiesta di ricostituzione della pensione, in quanto anche in questo caso l’importo della prestazione non deve superare i 1.000 euro netti mensili.
Se il limite risulta superato, la Sede INPS è tenuta a contattare l’interessato affinché provveda ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario, scegliendo tra i vari strumenti ammessi: c/c bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da Iban, da comunicare all’INPS. In mancanza di tali coordinate, il pagamento delle prestazioni~non avviene e gli importi sono trattenuti presso la sede dell’INPS.
È possibile modificare le modalità di accredito della prestazione attraverso:
– il sito istituzionale dell’INPS;
– il Patronato;
– il servizio “Delega dell’identità digitale”, qualora gli utenti siano impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto.
Invitiamo le Strutture ad indirizzare al nostro Patronato INAS-CISL quei pensionati, interessati a modificare le proprie coordinate per l’accredito mensile della pensione, per l’invio di tali variazioni all’ INPS.
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