Bonus bici e monopattini
Con provvedimento n. 28363/2022 del 28 gennaio u.s., adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 settembre 2021 (vedi nostra Circolare n. 758/MCar/ldd del 3 novembre 2021), l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del c.d. Bonus monopattini e bici elettriche (di cui all’art. 44, c. 1-septies, del Dl. n.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.77/2020). Ai sensi dell’art 2 del predetto decreto MEF, il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 tra quelli previsti dal c.1032 dell’art. 1 della L.n.145/2018, per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il bonus è riconosciuto nella misura massima di 750 euro.
Modalità e termini per l’invio dell’istanza. L’Istanza dovrà esser inviata dal 13 aprile al 13 maggio 2022 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, del DPR 22 n.322/1998, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche in allegato.
A seguito della presentazione dell’istanza sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta verrà messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ammontare del credito d’imposta. Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’Istanza, verrà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. La percentuale sarà ottenuta dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.
Modalità di fruizione del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario dovrà indicare, nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022, l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell’istanza la percentuale comunicata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo sarà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
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