Blocco stipendiale personale scuola
Dalla Fnp nazionale ci arrivano chiarimenti in ordine al blocco degli incrementi economici dei dipendenti pubblici per gli anni 2011-2013, disposto per ragioni di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico dall’art. 9 del D.L. n. 78/2010, determinando, di fatto, una “cristallizzazione” degli stipendi dei dipendenti pubblici all’anno 2010. Successivamente, il DPR 122/2013 ha esteso il “blocco” fino al 31/12/2014, ad eccezione del comparto scuola, per il quale il blocco è disposto fino al 31 dicembre 2013. Blocco che ancora produce i suoi effetti per tutti i comparti del pubblico impiego.
In tale quadro normativo, la questione che ci viene sollevata riguarda, in particolare la ricostruzione di carriera del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, anche alla luce della recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133 dell’11 giugno 2024.
Il comma 23 dell’art. 9 del DL 78/2010 stabilisce la “non utilità” degli anni 2010, 2011 e 2012 “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici…”, fatta salva la possibilità di recuperare “tali anni” attingendo dalle risorse stanziate nel fondo MOF (Miglioramento offerta formativa) attraverso sessioni negoziali in materia contrattuale senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato (rif. art. 8 del DL 78/2010 e art. 64 del DL 112/2008).
Ora, mentre gli anni 2010, 2011 e 2012 per la scuola sono stati recuperati con due contratti integrativi e attraverso una parte delle risorse destinate al Fondo MOF, per l’anno 2013 non si ritenne di poter ridurre ulteriormente le risorse del MOF, venendo meno le condizioni per ripetere le operazioni poste in essere per gli anni precedenti.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133/2024 ha riguardato proprio gli effetti prodotti dal blocco del 2013, stabilendo che esso concerne solo gli effetti economici, senza influire negativamente sul riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Gli effetti che potrebbero prodursi a seguito di tale pronuncia sono quelli sulla progressione di carriera del personale scolastico (docente e ATA) oggi in pensione, influendo quindi sia sulla posizione stipendiale sia sul TFS/TFR sia sul trattamento previdenziale.
La conclusione a cui è giunta la Cassazione differisce da quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 310/2013 – la quale, in merito all’art. 9 del DL 78/2010, aveva argomentato che “il blocco è stato previsto per la durata di tre anni (poi prorogato sino al 31 dicembre 2014), con l’espressa esclusione di successivi recuperi”.
Pertanto, considerando che ci sono decisioni nei primi gradi di giudizio favorevoli ai pensionati provenienti dal comparto scuola, si auspica una eventuale ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione che affronti la problematica in maniera più organica, così da garantire l’uniforme interpretazione della normativa.
Nel frattempo, in via precauzionale, è opportuno che gli iscritti si attivino trasmettendo il modello di diffida al MIUR e all’INPS –attraverso Raccomandata A/R o via PEC -includendo l’anno 2013 e le differenze economiche maturate, avvalendosi delle nostre sedi.
Come per le precedenti campagne raccomandiamo di distinguere tra:
· modello di diffida con delega, che può essere inviato al MIUR e all’INPS territorialmente competente anche attraverso la PEC della Struttura FNP-CISL, avendo cura di far sottoscrivere all’iscritto la delega per l’invio;
· modello di diffida senza delega, da far inviare al MIUR e all’INPS direttamente dal pensionato attraverso raccomandata A/R o PEC personale.
Vi ricordiamo che l’occasione è utile ai fini del proselitismo con ricaduta sul tesseramento.
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