Aumento assegni familiari
Dal 1° gennaio 2021 sono rivalutati, in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro, sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. I limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2020 è stata pari allo 0,8%. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
Con circolare n. 157/2020, l’INPS pubblica le tabelle, che di seguito vi alleghiamo, da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare.
Ci si riferisce, in questo caso, ai soggetti esclusi dalla normativa sull’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), vale a dire, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti – per i quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari – e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi – per i quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
Nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Di seguito sono riportati gli importi delle prestazioni:
· 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
· 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
· 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Per quanto riguarda i limiti di reddito mensili, da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2021, si prende a riferimento il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 2021 e per l’intero anno nell’importo mensile di 515,58 euro.
Di seguito si riportano i nuovi importi:
· 726,11 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
· 1.270,69 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.
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