Assegni familiari e unioni civili
Come tutti gli anni, l’INPS ha reso noti gli importi dei redditi per gli assegni al nucleo familiare che valgono dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 (circolare 87/2017).
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1% di conseguenza anche quest’anno si applicherà l’articolo 1 comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”. Pertanto, anche nel 2017 restano fermi i limiti reddituali previsti nel 2016 e i corrispondenti importi degli assegni al nucleo familiare.
Con circolare n. 84/2017 allegata sono invece state date indicazioni per l’applicazione delle norme sull’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno per congedo matrimoniale sulla base di quanto previsto dalla legge n. 76/2016 per le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 1- 35) e le convivenze di fatto (art. 1, commi 36 – 65). La legge stabilisce tra l’altro che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
In particolare l’INPS fornisce chiarimenti in relazione a:
· individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
· determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori
conviventi;
· diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
Vi invitiamo ad indirizzare gli interessati agli uffici del Patronato INAS-CISL per le informazioni e l’assistenza nella gestione delle pratiche.
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