Anticipo del TFS/TFR per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito Inps)
Con la circolare n. 79, l’Inps fornisce le istruzioni per richiedere l’anticipo del TFS/TFR maturato e non ancora esigibile da parte dei pensionati del settore pubblico iscritti al Fondo Credito.
Da recenti informazioni giunte dalla DC Inps Credito Welfare e Strutture Sociali, abbiamo appreso che sono state già presentate 8.500 domande al Fondo Credito, tutte in fase di liquidazione
Rinviando alla lettura della circolare per i numerosi dettagli in essa contenuti, di seguito, riportiamo le informazioni di nostro maggiore interesse.
Come più volte precisato nelle nostre precedenti circolari, al fine di contrastare la difficile situazione economica e le dinamiche del mercato del credito non sempre favorevoli ai reali bisogni dei pensionati, con apposita delibera del CDA Inps è stato ampliato l’elenco delle prestazioni erogate dal Fondo Credito, con l’inclusione – a partire dal 1° febbraio 2023, in via sperimentale per un triennio – di quella per l’erogazione anticipata del TFS/TFR, a favore di:
– titolari di pensione diretta che hanno confermato l’adesione al Fondo Credito;
– soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, successivamente riassunti con soluzione di continuità e iscritti al Fondo Credito;
– personale militare in ausiliaria iscritto al Fondo.
L’Inps precisa che il finanziamento è erogato in un’unica soluzione e riguarda gli importi di TFS/TFR relativi ad un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione che può riguardare anche l’intero importo di quanto maturato. L’erogazione del finanziamento è possibile anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, esclusivamente per la parte non impegnata.
Alle somme anticipate viene applicato un interesse pari all’1% fisso – non ancorato, quindi, all’andamento degli indicatori di mercato – oltre ad una ritenuta per spese di amministrazione pari allo 0,5%.
La domanda di anticipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica accedendo al servizio appositamente dedicato sul sito dell’Inps, anche tramite delegato, o avvalendosi dell’assistenza del Caf CISL e del Patronato Inas.
Se, una volta effettuate tutte le verifiche, la domanda viene accolta, l’Inps predispone una proposta di cessione del TFS/TFR e la mette a disposizione del richiedente nella sua area riservata. Quest’ultimo deve, poi, sottoscriverla e inviarla all’Inps entro 30 giorni, trascorsi i quali senza nessuna risposta da parte dell’interessato, la domanda viene considerata definita per rinuncia al finanziamento.
Una volta ricevuta la proposta controfirmata, l’Inps verifica le disponibilità finanziarie stanziate e trasmette l’accettazione della proposta (o il mancato accoglimento) al richiedente.
E’ possibile recedere dalla domanda di anticipazione, senza alcun onere per il richiedente, solo fino all’accettazione da parte dell’Inps della relativa proposta di cessione. Nè è possibile l’estinzione anticipata del finanziamento ottenuto dal Fondo Credito.
Le quote di TFS/TFR anticipate agli iscritti al Fondo Credito vengono restituite allo stesso dall’Ente erogatore del trattamento, nelle date e per gli importi indicati nella presa d’atto della cessione.
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