Anche i nonni hanno diritto al Bonus baby-sitter
Il decreto Rilancio (articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), ha modificato le precedenti disposizioni del decreto Cura Italia, prevedendo, in alternativa alla misura per servizi di baby-sitting, un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
Di seguito alcuni chiarimenti dell’INPS:
· Secondo quanto stabilito dall’ultima circolare INPS, il bonus baby sitter può essere destinato anche ai nonni, agli zii e altri parenti del minore in questione.
· La condizione affinché nonni e zii possano essere i destinatari del bonus è che questi non vivano nella stessa casa del minore che accudiscono.
L’INPS specifica che “in caso di convivenza, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento”.
· Per ottenere il bonus baby-sitter si deve aprire una posizione INPS con PIN, anche chi svolgerà la mansione di baby-sitter (quindi nonni o zii) dovrà registrarsi sul portale web dell’Istituto. Per compilare la domanda bisogna essere in possesso di credenziali Pin INPS, credenziali SPID, carta d’identità elettronica 3.0 o carta nazionale dei servizi. La somma verrà accreditata direttamente con accredito sul conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. In caso di risposta positiva da parte dell’INPS, il genitore riceverà il voucher entro 15 giorni direttamente sul proprio Libretto Famiglia.
· In base a quanto stabilito, inoltre, il bonus può anche essere utilizzato per pagare le rette dei centri estivi o strutture assimilate.
· Il Bonus baby-sitting e centri estivi è fruibile fino al 31 luglio 2020.
· Il limite di età dei figli (12 anni) non sussiste se il minore in questione è disabile.
· Il bonus è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e di lavoratori autonomi. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’importo arriva fino a 2.000 euro.
· Per la comprovata iscrizione ai centri estivi è prevista la possibilità di scegliere l’accredito di una parte o dell’intero importo.
· Il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus nido.
· I bonus possono essere fruiti in alternativa al congedo COVID-19, incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni. Se il periodo di fruizione del congedo non supera i 15 giorni, le due prestazioni sono cumulabili e si potrà beneficiare dell’importo residuo.
· I bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo COVID-19, disoccupato, non lavoratore e percettore di NASpI, CIGO, CIGS, CIGD ecc.
· Se entrambi i genitori sono beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei giorni di sospensione dell’attività lavorativa.
· Se solo un genitore beneficia di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del bonus.
· I bonus possono spettare in caso di lavoro agile.
Si precisa inoltre che i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente sono cumulabili con la pensione quota 100 nei limiti di 5 mila euro lordi annui. Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non possono rientrare nella deroga prevista dal legislatore. Ne deriva che le prestazioni occasionali remunerate tramite Libretto di famiglia e contratto prestazione occasionale (ex voucher) devono ritenersi incompatibili con il godimento della pensione quota 100.
Vi ricordiamo che è possibile richiedere il bonus anche tramite i nostri Patronati INAS.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare INPS che fornisce indicazioni sui criteri e le modalità di erogazione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo al 31 luglio 2020: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2073%20del%2017-06-2020.htm&fbclid=IwAR0_xNCWgmMMYDgASSglagrxWtIVHxL81F73BeX7MWdtT-ivtVH0YvnUPtY
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