Decontribuzione lavoro di cura e assistenza degli over 80
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il DL. n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il decreto, all’art. 29, ha previsto alcune disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. Di particolare interesse è la misura introdotta dai commi da 15 a 18, volta a promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza a favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.
Nello specifico, a decorrere dalla data comunicata dall’INPS e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento, verrà riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e lo stesso datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1, c. 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del DPR. n. 1403/1971:
1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di: 10 milioni di euro per l’anno 2024; € 39,9 mln per il 2025; € 58,8 mln per il 2026; € 27,9 mln per il 2027 e di € 0,6 mln per il 2028.
L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti da tale misura e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del suddetto limite di spesa l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi.
Restiamo in attesa della circolare INPS in cui verrà comunicata la data di avvio del beneficio per l’anno 2024.
Vi rimettiamo in allegato le slides elaborate dal CAF-CISL, al fine di fornire strumenti informativi approfonditi e utili per una lettura immediata in materia.
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