Nuova prestazione con Isee: conto corrente “zero costi”
Il 19 giugno u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. serie generale n°140) il Decreto del Mef n. 70 del 3 maggio, “Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base”, in cui è prevista l’istituzione di conti correnti a canone agevolato per pensioni e redditi bassi. In allegato vi rimettiamo gli Allegati A (di cui agli artt. 2 e 3) e B (di cui all’art. 5).
Caratteristiche del conto di base e spese applicabili (Artt. 2 e 3)
Il conto corrente di base permette di fruire, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, di un numero di operazioni annue stabilito nell’allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
L’importo del canone annuo onnicomprensivo si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l’effettuazione delle operazioni e servizi e non eccede in ogni caso l’importo mediano delle spese applicate dallo stesso nel semestre precedente ai consumatori per l’effettuazione delle operazioni e servizi, nel numero stabilito nell’allegato A.
Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l’effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l’importo mediano delle spese applicate dallo stesso nel semestre precedente ai consumatori per l’effettuazione delle stesse operazioni e servizi.
I beneficiari individuati sono:
– I SOGGETTI AVENTI DIRITTO A TRATTAMENTI PENSIONISTICI FINO ALL’IMPORTO LORDO ANNUO DI 18.000 euro (Art.5). Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all’importo lordo annuo di 18.000 euro, che non rientrano nella categoria di cui sotto, hanno diritto a chiedere l’apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all’allegato B. Il prestatore di servizi di pagamento ha la possibilità di addebitare le spese per le operazioni di cui all’allegato B aggiuntive o in numero superiore.
I soggetti che richiedono l’apertura del conto di base devono dichiarare per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d’importo complessivo non superiore a quello stabilito.
I titolari del conto devono comunicare al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l’importo del trattamento pensionistico dell’anno cui hanno diritto. In caso di mancata comunicazione entro tale termine o se l’importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l’importo stabilito comporta la perdita dell’esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne darà comunicazione al titolare, che potrà recedere entro 2 mesi, senza che siano dovute le spese.
– LE FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE (Art.4). Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 28 della tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a 11.600 euro. E’ comunque possibile addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria.
I consumatori che richiedono l’apertura del conto di base esente da spese devono dichiarare per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificare che il proprio ISEE è inferiore all’importo di cui sopra. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’ISEE.
I titolari del conto devono comunicare al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebiterà le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria e, ove applicabile, l’imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio. In caso di mancata comunicazione entro tale termine, o se l’ISEE comunicato comporta la perdita dell’esenzione dalle spese e dall’imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne darà comunicazione al titolare, che potrà recedere entro 2 mesi, senza che siano dovute spese né l’imposta di bollo. Resta fermo l’obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente a tali conti, le comunicazioni all’anagrafe tributaria e relativi provvedimenti di attuazione.
Categoria: