Lavoratori “precoci”: domanda di prepensionamento entro il 1° marzo
A qualsiasi età e 41 anni di contributi, di cui 35 senza la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, è possibile, per i lavoratori precoci ottenere una pensione anticipata. I precoci, così definiti dalla legge stessa, sono coloro che hanno versato almeno 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva prima del raggiungimento del 19° anno di età.
Non sono sufficienti i 41 anni di contribuzione, è indispensabile, per i precoci, appartenere almeno ad una di queste situazioni di disagio sociale o far parte di un’attività lavorativa gravosa o usurante:
A) Essere disoccupato a condizione che sia stata conclusa la percezione dell’indennità per disoccupazione da almeno tre mesi, anche per chi ha il contratto a termine a condizione che abbia lavorato 18 mesi nei 3 anni precedenti.
B) Assistere, da almeno sei mesi ed al momento della richiesta, il coniuge o un parente di primo grado (in alcuni casi di secondo) convivente con handicap in situazioni di gravità.
C) Avere una riduzione permanente delle capacità lavorative di almeno il 74%.
D) Lavoratori dipendenti che al momento del pensionamento e da almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure per almeno 7 negli ultimi 10, in via continuativa, svolgono attività “gravose” che rendono il lavoro particolarmente difficoltoso e rischioso.
I soggetti interessati sono: 1) operai dell’industria estrattiva e della concia delle pelli; 2) addetti ai servizi di pulizia; 3) addetti allo spostamento merci, magazzinieri e facchini; 4) camionisti o conducenti di mezzi pesanti; 5) macchinisti e personale viaggiante; 6) gruisti o chi guida macchinari di perforazione nei cantieri; 7) infermieri e ostetriche che operano in turni; 8) insegnanti di asilo nido e scuola dell’infanzia; 9) operai edili; 10) operatori ecologici; 11) marittimi che lavorano sulle navi; 12) addetti alla pesca su pescherecci; 13) operai agricoli (braccianti), 14) siderurgici; 15) personale che accudisce i non autosufficienti (badanti).
E) Aver svolto o svolgere lavori “usuranti”: per metà della vita lavorativa oppure per 7 anni negli ultimi 10 escluso l’anno di decorrenza della pensione.
Le mansioni sono: 1) lavori in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa, ad alte temperature, del vetro cavo, in spazi ristretti, asportazione dell’amianto, addetti alla c.d.”linea catena”, conducenti di veicoli pesanti. 2) turnisti notturni che possono far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno.
La decorrenza (finestra) di questa pensione avviene 3 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti richiesti. I pensionati precoci non possono cumulare la pensione con i redditi da lavoro, fino al raggiungimento “teorico” del normale requisito richiesto per la pensione anticipata o di vecchiaia. Chi prevede di aver diritto deve presentare, all’Inps entro il 1° marzo di ogni anno, una domanda di prepensionamento.
Angelo Vivenza
Categoria: Attualità, Fisco e previdenza, Focus