Cumulare e sommare i contributi è gratutito
La legge 228/2012 ha introdotto la possibilità di cumulare quindi assommare i periodi contributivi accreditati in gestioni diverse, in modo che si possa raggiungere il diritto ad una pensione. Rispetto alla ricongiunzione, la possibilità di cumulare i diversi periodi assicurativi, non è onerosa, è gratuita. Prima del 2017 il cumulo era finalizzato solo al conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, da questa data è possibile ottenere anche la pensione anticipata. Il cumulo interessa tutte le gestioni pensionistiche pubbliche, compresa quella dei co.co.co., sempre dal 2017 è possibile cumulare anche i contributi versati nelle casse private dei liberi professionisti, inoltre dalla stessa data, la facoltà di cumulo è estesa anche a coloro i quali abbiano già maturato i requisiti per aver diritto ad una pensione in modo autonomo.
Ai fini del diritto a pensione si devono escludere i periodi assicurativi coincidenti che, comunque, verranno considerati ai fini dell’importo della pensione. Il richiedente non può avvalersi del cumulo se, in almeno una delle gestioni interessate, è già titolare di una pensione diretta. Poichè lo scopo è quello di raggiungere il diritto ad una pensione, il cumulo deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso tutte le gestioni interessate.
I requisiti necessari per raggiungere il diritto alla pensione, sono quelli più elevati tra le gestioni interessate al cumulo, inoltre, bisogna soddisfare ogni altra condizione prevista dall’ultima gestione presso la quale il lavoratore risulta iscritto, ad esempio, per i lavoratori dipendenti, una delle condizioni richieste è la cessazione dell’attività lavorativa, mentre non è prevista per gli autonomi.
Ciascuna gestione, applicando le proprie regole, determina l’importo di pensione, in ragione della contribuzione in suo possesso. L’importo totale viene determinato dalla somma dei pro-quota di ogni gestione, secondo le regole di calcolo previsto presso ciascun ordinamento e sulla base dei contributi versati, ciò significa che può essere applicato anche il sistema retributivo, ove ne esista il diritto, in ogni caso per i periodi successivi al 1° gennaio 2012 viene utilizzato il solo sistema contributivo.
Il pagamento lo effettua, per tutti un solo Ente. Il cumulo è applicabile su domanda dell’interessato o dell’avente causa, da presentarsi presso la gestione in cui ha lavorato da ultimo. Tale Ente da l’avvio al procedimento di cumulo. Qualora la momento della domanda l’interessato dovesse essere iscritto, contemporaneamente a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. La pensione ottenuta in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda.
Angelo Vivenza
Categoria: Fisco e previdenza, Focus