Con la pensione di luglio arriva la quattordicesima
Con la mensilità di pensione di luglio 2022, l’INPS eroga d’ufficio la quattordicesima mensilità (cd. somma aggiuntiva, di cui all’art. 5, cc. da 1 a 4 della L. n. 127/2007) a favore di quei pensionati che rientrano in determinati requisiti reddituali e di età stabiliti dalla legge. Lo rende noto l’Istituto con proprio messaggio n. 2592/2022.
La verifica del diritto alla quattordicesima mensilità viene effettuata sulla base dei redditi da pensione presenti nel Casellario Centrale dei pensionati INPS dell’anno in corso, ossia del 2022, e dei redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente. Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2022 o 2021, sono stati utilizzati dall’Istituto i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2018.
Con riferimento all’anno 2022:
- in caso di prima concessione, sono valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2022. Vi rientrano in tale casistica anche tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva;
- in caso di concessione successiva alla prima, sono presi a riferimento:
1) i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati INPS, conseguiti nel 2022;
2) i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2021.
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo lordo del richiedente, in relazione agli anni di contribuzione da lavoro dipendente o autonomo. A partire dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
I limiti reddituali annui entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (TM € 524,35 nel 2022) per il diritto alla somma aggiuntiva, nel 2022, sono rispettivamente di:
€ 10.224,83 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 10.661,83 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
€ 10.770,83 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 10.879,83 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.
Ricordiamo che, a partire dal 2017, l’importo della quattordicesima mensilità è stato incrementato del 30% per i pensionati con redditi entro una volta e mezza il trattamento minimo INPS, arrivando rispettivamente a € 437,00, € 546,00 ed € 655,00 in base ai contributi versati durante la carriera lavorativa dai dipendenti e gli autonomi (fino a 15/18 anni, oltre 15 /18 anni e fino a 25/28 anni, oltre 25/28 anni anni).
I limiti reddituali annui entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo INPS per il diritto alla somma aggiuntiva, nel 2022, sono, rispettivamente:
€ 13.633,10 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 13.969,10 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
€ 14.053,10 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
€ 14.137,10 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.
Per i pensionati che rientrano in tali limiti reddituali, gli importi della quattordicesima mensilità sono riconosciti, rispettivamente, nella misura di € 336,00, € 420,00 e € 504,00 sempre in base ai versamenti contributivi durante la carriera lavorativa dai dipendenti e gli autonomi (fino a 15/18 anni, oltre 15/18 e fino a 25/28 anni, oltre 25 /28 anni).
Viene altresì fatta valere la c.d. clausola di salvaguardia, per cui, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Con riferimento alle pensioni della Gestione privata e dei lavatori di spettacolo e sport, la quattordicesima mensilità viene attribuita d’ufficio, sempre sulla mensilità di luglio 2022, a coloro che, oltre a rientrare nei limiti reddituali sopra specificati, abbiano compiuto un’età maggiore o uguale a 64 anni alla data del 31 luglio 2021.
La quattordicesima mensilità non spetta ad alcune prestazioni, quali ad esempio:
Invalidità Civile (044-INVCIV), Pensione Sociale (077-PS), Assegno Sociale (078- AS), Rendita facoltativa di vecchiaia (030-VOBIS), Rendita facoltativa di invalidità (031-IOBIS),ecc.
Parimenti, essa non viene, inoltre, erogata a:
- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni della ex SPORTASS.
Con riferimento alle pensioni della Gestione pubblica, la platea interessata al riconoscimento d’ufficio della prestazione sulla mensilità di pensione di luglio 2022 riguarda quei soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2022, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per la Gestione Pubblica i redditi utilizzati dall’Istituto per la lavorazione della quattordicesima mensilità sono quelli trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali INPS nell’applicativo on line, entro il giorno 16 maggio 2022. Per la rilevazione dei redditi influenti, ai fini del diritto alla prestazione, sono stati considerati quelli degli anni precedenti, risalendo fino a quelli dell’anno 2019. In assenza anche di questi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.
Sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private di coloro che alla data di elaborazione risultavano in condizione di irreperibilità, con esclusione, tuttavia, dei beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank NA, a motivo delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita. In questo caso, una volta sanata la propria condizione di irreperibilità negli archivi dell’Istituto, gli interessati potranno presentare la domanda per l’attribuzione del beneficio.
A partire da quest’anno, l’INPS non invierà ai pensionati interessati alcuna comunicazione cartacea relativa al solo credito della quattordicesima mensilità: i beneficiari della prestazione, nei cui confronti non risultino somme da recuperare, potranno dunque verificare direttamente la relativa corresponsione sul cedolino di pensione di luglio e sul modello OBISM. L’indicazione dell’erogazione della prestazione viene inoltre effettuata mediante i canali telematici a disposizione dell’Istituto (invio di un sms, di una e-mail e di una notifica sull’App “IO”).
Diversamente, ai titolari delle posizioni a debito è stata inviata apposita comunicazione con l’indicazione degli importi risultati indebiti e con le relative modalità di recupero (compensazione e/o rateizzazione).
Da ultimo, a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2022 (per la Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio 2022 (per le pensioni della Gestione pubblica) e fino al 31 dicembre 2022 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2022, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2022.
Ai fini del proselitismo, invitiamo le Strutture ad indirizzare al Patronato INAS-CISL quei pensionati che, pur in presenza dei requisiti previsti, non si vedranno corrisposta dall’INPS la quattordicesima mensilità; in questo caso, infatti, attraverso gli operatori INAS gli interessati potranno verificare la propria posizione e presentare all’INPS apposita domanda di ricostituzione online.
Categoria: Attualità, Fisco e previdenza