Commercianti: trattamento minimo se cessano l’attività
L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, per gli iscritti al fondo pensioni gestito dall’Inps, è divenuto stabile dal 1° gennaio 2019. Possono fruire di questo beneficio i titolari e i loro collaboratori (coniuge e familiari) che esercitano un’attività commerciale con vendita al dettaglio, come possono essere negozi , bar, ristoranti, nonché agenti e rappresentanti di commercio.
Per aver diritto a questo indennizzo, l’esercente deve cessare definitivamente ogni attività commerciale e deve essere in possesso dei seguenti requisiti :
a) avere compiuto 62 anni di età se uomo; e 57 anni se donna;
b) al momento della cessazione, devono essere stati versati almeno 5 anni di contributi nella assicurazione obbligatoria dei commercianti, gestita dall’Inps.
c) cessare definitivamente l’attività commerciale
d) il titolare d’impresa deve consegnare presso il Comune dove l’attività si svolge l’autorizzazione ad esercitarla. Inoltre deve chiedere la cancellazione dal registro delle
imprese presso la Camera di Commercio. Per agenti e rappresentanti di commercio il requisito è soddisfatto con la cancellazione dall’albo di categoria.
L’indennizzo, che viene corrisposto dall’Inps, è pari al trattamento minimo di pensione, che per l’anno 2023 è duplice: 572 euro per 13 mensilità. Per chi ha almeno 75 anni l’importo sale a 600 euro al mese sempre per 13 mensilità. Questo trattamento viene corrisposto fino al momento in cui si raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia: attualmente 67 anni di età. L’indennizzo non può essere chiesto da chi supera questa età. Se i requisiti sono tutti soddisfatti la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il periodo in cui viene riscosso l’indennizzo è riconosciuto figurativamente ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione ma non per determinarne l’importo.
Nel caso il titolare di questo indennizzo si rioccupi, sia da dipendente che da autonomo, è tenuto a darne comunicazione, entro 30 giorni, all’Inps, che provvederà a revocare il beneficio, in quanto incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. Per permettere l’attuazione di questo indennizzo, gli iscritti al fondo pensione dei commercianti, pagano un’aliquota aggiuntiva del 0,48% sul reddito dichiarato con un minimale del 16.243 euro annuo. La domanda va presentata all’Inps in via telematica (www.inps.it), in alternativa tramite un ente di Patronato. Per la Cisl di Cuneo: Inas, via Cascina Colombaro 33.
Angelo Vivenza