Erogazione del bonus da 200 €. Criticità, dubbi e casi particolari
Tra le misure adottate dal decreto Aiuti c’è il bonus di importo fisso pari a 200 euro che i datori di lavoro sono obbligati a erogare ai propri lavoratori dipendenti unitamente alla retribuzione di competenza del mese di luglio 2022. Non solo i requisiti di spettanza, ma anche le specifiche indicazioni da seguire per valutare l’erogabilità dell’indennità da parte del datore di lavoro presentano criticità e profili di dubbia interpretazione. Di seguito il dettaglio di alcune problematiche.
A chi spetta?
I requisiti di spettanza del bonus, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’INPS, sono essenzialmente quattro:
– non essere titolare di trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza;
– aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8%, a cui hanno diritto i lavoratori subordinati con reddito imponibile mensile che non supera 2.692 euro, in almeno uno dei mesi compresi tra gennaio e aprile di quest’anno.
– essere in forza al 1° luglio 2022.
Per i pensionati, autonomi, stagionali e disoccupati, invece, il requisito reddituale va verificato su base annuale e deve essere non superiore a 35.000 euro annui. Con riferimento ai lavoratori domestici, invece, non è previsto alcun limite reddituale.
Il bonus spetta ai lavoratori part time?
La disciplina dettata dal decreto Aiuti prevede che il bonus 200 euro spetti a tutti i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi, a prescindere da:
– durata e articolazione dell’orario di lavoro;
– tipologia contrattuale adottata.
Alla luce di tali previsioni normative, dunque, l’INPS ha ribadito che, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, il bonus 200 euro non deve essere oggetto di riproporzionamento ma spetterà nella misura intera prevista per i lavoratori a tempo pieno.
Il bonus spetta in caso di nuovo rapporto di lavoro?
Una delle maggiori criticità che i datori di lavoro stanno riscontrando è relativa ai lavoratori appena assunti rispetto ai quali è necessario valutare se è confermata la spettanza del bonus da 200 euro.È necessario distinguere le diverse fattispecie concrete che si possono verificare:
– se l’assunzione è stata effettuata nel mese di giugno ma in almeno uno dei primi quattro mesi dell’anno 2022 il lavoratore ha avuto in essere un altro rapporto di lavoro dipendente rispetto al quale è stato applicato lo sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022, il bonus 200 euro può essere erogato dal nuovo datore di lavoro;
– se l’assunzione è stata effettuata nel mese di giugno e non ci sono stati altri rapporti di lavoro subordinato nel corso dell’anno 2022, il bonus 200 euro non spetta al lavoratore, che non potrà presentare la relativa autocertificazione di possesso dei requisiti.
Il bonus spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro a giugno o luglio?
Cosa accade in caso di cessazione del rapporto di lavoro in questi mesi così strategici per la spettanza del bonus?
Se il rapporto viene interrotto nel corso del mese di giugno, al lavoratore non spetta alcuna indennità una tantum poiché viene meno il requisito di essere in forza alla data del 1° luglio 2022. Qualora invece il rapporto di lavoro venga meno nel corso del mese di luglio, al lavoratore può essere riconosciuto l’importo pari a 200 euro in misura piena.
Il bonus spetta in caso di maternità, malattia, CIG?
Hanno diritto al bonus 200 euro tutti i dipendenti in forza a luglio, che possiedano i necessari requisiti di reddito, indipendentemente dall’eventuale applicazione di ammortizzatori sociali o dal fatto che siano in malattia, ferie, congedo.Le diverse tipologie di ammortizzatori sociali e di congedi, retribuiti o non retribuiti, determinano il diritto al bonus anche quando azzerano la retribuzione del mese di luglio.
Il bonus spetta in caso di pluralità di rapporti di lavoro?
Se una persona ha in corso più rapporti di lavoro può scegliere liberamente a quale datore di lavoro richiedere l’erogazione del bonus 200 euro.
RIASSUNTO DELLE CASISTICHE
Fattispecie | Spettanza bonus 200 euro |
Assunzione a giugno – primo rapporto di lavoro 2022 | No |
Assunzione a giugno – precedente rapporto di lavoro 2022 | Sì, se sgravio 0,8% fruito per almeno un mese |
Assunzione il giorno 1° luglio 2022 | No |
Assunzione nel mese di luglio 2022 | No |
Pluralità di rapporti di lavoro | Sì, soltanto da un datore di lavoro |
Lavoro part time | Sì, in misura intera |
Cessazione rapporto di lavoro a giugno 2022 | No |
Cessazione rapporto di lavoro a luglio 2022 | Si |
Assenze retribuite | Sì |
Categoria: Focus