Decreto Sostegni, Bonus 2400 €

domenica 2 Maggio 2021 / Emergenza COVID-19

I lavoratori che, a causa del Covid, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa possono chiedere l’indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni entro il prossimo 31 maggio. Tra questi anche i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che beneficiano per la prima volta dei bonus emergenziali.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro senza necessità di presentare domanda, mentre i nuovi beneficiari dovranno invece presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, secondo i consueti canali telematici messi a disposizione dall’INPS, direttamente o tramite gli Enti di Patronato. La domanda per il riconoscimento delle indennità va presentata entro il 31 maggio 2021.

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda rivolgiti alle nostre strutture.

PATRONATO INAS CISL ALESSANDRIA – ASTI

Sede ALESSANDRIA: Via Tripoli 14, tel. 0131/ 254178

Sede ASTI: Via XX Settembre 10, tel0141/ 530266

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FELSA CISL ALESSANDRIA ASTI (per i lavoratori in somministrazione)

Sede ALESSANDRIA: Via Tripoli 14, tel. 339 3595290 (su appuntamento)

Sede ASTI: Via XX Settembre 10, tel339 3595290 (su appuntamento)

 

APPROFONDIMENTO

L’indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Di seguito si riepilogano tutte le categorie di lavoratori beneficiati dal decreto Sostegni ed i requisiti da possedere per aver diritto all’una tantum di 2400€.

Lavoratori dipendenti stagionali e la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso arco temporale. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori intermittenti (con e senza obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità)

Aver svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 202. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori autonomi occasionali

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Titolari- nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021- di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.Iscritti per gli stessi contratti iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021- di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Titolare inoltre, nel corso dell’anno 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30giornate. Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dello spettacolo

  • Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro Non titolari alla data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
  • Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

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