Bonus 150 € in busta a novembre. A chi spetta?

giovedì 20 Ottobre 2022 / Focus

Arrivano dall’INPS le indicazioni per l’erogazione, con la busta paga di novembre 2022, dell’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti, introdotta dal decreto Aiuti ter. La circolare n. 116 del 17/10/2022, ha fornito le istruzioni applicative e contabili per l’erogazione del bonus. L’indennità però non spetta a tutti i lavoratori subordinati, ma solo a chi è in possesso di specifici requisiti. In particolare, occorre avere una retribuzione imponibile, sempre nella competenza del mese di novembre, non superiore a 1.538 euro.

Il decreto Aiuti ter  ha previsto il riconoscimento, in automatico e per il tramite i datori di lavoro, di una nuova indennità una tantum in favore di determinate categorie di soggetti. L’indennità è di importo pari a 150 euro e spetta ai lavoratori subordinati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un’altra indennità equipollente. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

A chi spetta

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. L’erogazione avviene unitamente alla retribuzione ordinaria erogata nella competenza del mese di novembre 2022 in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

– lavoratori dipendenti;

– lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;

– co.co.co.;

– dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;

– lavoratori dello spettacolo;

– dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di una retribuzione teorica pari a 1.538 euro.

Lavoratori stagionali e intermittenti

L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Con la retribuzione di novembre 2022 i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti.

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda in favore unicamente dei lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

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